Sentenza n.293 - deposito 13 2009

Pubblico impiego - stabilizzazione del personale


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3 (Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali», dell'art. 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008» e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1 della l.r. 3/2008 reca l'interpretazione autentica dell'art. 2 della l.r. 22/2007, che autorizza la Giunta ad adottare disposizioni per la stabilizzazione, a domanda, del personale precario del Servizio sanitario regionale, compreso quello medico e veterinario; l'art. 1 della l.r. 3/2008 precisa che la parola "personale precario del servizio sanitario" deve intendersi riferita anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che a medici e veterinari.

L'art. 4, commi 1, 2 e 4, reca l'interpretazione autentica dell'art. 96 della l.r. 1/2008, che autorizza la Giunta a procedere alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni; l'art. 4 estende la stabilizzazione anche al personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, del Consiglio e della Giunta regionale.



 


Motivi del ricorso


L'art. 1 della l.r. 3/2008 reca l'interpretazione autentica dell'art. 2 della l.r. 22/2007, che autorizza la Giunta ad adottare disposizioni per la stabilizzazione, a domanda, del personale precario del Servizio sanitario regionale, compreso quello medico e veterinario; l'art. 1 della l.r. 3/2008 precisa che la parola "personale precario del servizio sanitario" deve intendersi riferita anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che a medici e veterinari.

L'art. 4, commi 1, 2 e 4, reca l'interpretazione autentica dell'art. 96 della l.r. 1/2008, che autorizza la Giunta a procedere alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni; l'art. 4 estende la stabilizzazione anche al personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, del Consiglio e della Giunta regionale.



 


Decisione della Corte


Questioni fondate

L'art. 97 Cost. prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi della pubblica amministrazione si accede mediante concorso. Per giurisprudenza consolidata, il rispetto del criterio della selezione trasparente e comparativa basata sul merito e aperta a tutti i cittadini costituisce condizione necessaria per assicurare che la pubblica amministrazione risponda ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità.

Deroghe al principio del pubblico concorso sono ammesse, ma solo se ragionevoli e in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

Le deroghe previste dall'art. 4 non risultano giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, contrastano anzi con la specifica funzione cui quel personale deve assolvere, cioè quella di consentire al titolare dell'organo politico di avvalersi di personale nominato intuitu personae, con la conseguenza di impedire ai titolari degli organi politici della successiva legislatura di avvalersi di collaboratori di loro fiducia.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4, commi 1, 2 e 3 della l.r. Veneto 3/2008.