Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1 (recte: unico), della legge della Regione Marche 27 maggio 2008, n. 11 (Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi”)
Contenuto delle disposizioni impugnate
a), della l.r. 23/2004, che vieta di sanare opere abusive rientranti nelle tipologie indicate dall'Allegato I al d.l. 269/2003 quando esse siano in contrasto con i vincoli comportanti inedificabilità di cui all'art. 33 della l. 47/1985, d), del d.l. 269/2003, imposti prima della realizzazione delle opere.
La disposizione impugnata stabilisce che tale previsione normativa deve essere interpretata nel senso che i vincoli di cui all'art. 33 della l. 47/1985 ed all'art. 32, comma 27, lettera
Motivi del ricorso
1. Violazione della normativa statale (in particolare dell'art. 117, comma 2, lettera l), Cost.) in quanto, pur se formalmente indirizzata ad interpretare una norma regionale, in realtà la disposizione imporrebbe un'interpretazione della normativa statale, mentre il potere di interpretazione autentica appartiene allo stesso soggetto cui risale la disposizione interpretata.
2. Violazione anche del comma 2 dell'art. 117, lettera s), e delle norme statali di principio per lesione della competenza statale esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Decisione della Corte
1. Questione non fondata
La disposizione incide su una precedente norma regionale, che rinvia a disposizioni di leggi statali.
2. Questione fondata
La norma censurata, tramite una asserita “interpretazione autentica”, stabilisce che i vincoli previsti dalla normativa statale avrebbero effetto impediente solo se comportano l'inedificabilità assoluta. Solo alla legge statale compete l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario; la legge regionale che ha per effetto di ampliare i limiti applicativi della sanatoria eccede la competenza concorrente della Regione in materia di governo del territorio.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della l.r. Marche 11/2008 limitatamente alle parole "ed all'art. 32, comma 27, lettera d), della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici)"; non fondata la seconda questione.