Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2009) promosso dalla Regione Calabria Premessa Le questioni promosse attengono al Patto di stabilità interno, che costituisce promanazione del Patto di stabilità e crescita stipulato dagli Stati membri dell'Unione europea per il controllo delle rispettive politiche di bilancio, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria europea. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi del Patto di stabilità interno, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, lo Stato fissa i principi fondamentali, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Il legislatore statale può imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio per rispettare il Patto di stabilità e crescita e può adottare norme puntuali per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario. Le norme statali recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica devono limitarsi a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, non devono prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi medesimi.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 77 (Patto di stabilità interno), comma 1, fissa il limite entro il quale Regioni, Province autonome, province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamente netto, per il triennio 2009/2011.
Motivi di censura
Violazione del principio di uguaglianza, in quanto Regioni molto svantaggiate sarebbero accomunate ad altre più progredite, in assenza di meccanismi di compensazione; violazione dell'autonomia legislativa regionale in quanto con una norma di estremo dettaglio viene fissato il vincolo complessivo per l'intero comparto regionale, in violazione degli artt. 117 e 119 Cost..
Decisione della Corte
Questioni non fondate
L'art. 77, comma 1, contiene una disposizione che può essere ricondotta ai principi fondamentali in tema di coordinamento della finanza pubblica, in quanto pone un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, nel senso di un transitorio contenimento complessivo della spesa corrente del comparto regionale; inoltre, non prevede strumenti e modalità per il perseguimento dell'obiettivo, la cui individuazione resta in capo alle Regioni. Pone un vincolo generale per l'intero settore regionale: la norma non introduce discriminazioni tra Regioni con differenti gradi di sviluppo.
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 77-ter (Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome) stabilisce il tetto massimo delle spese finali di ciascuna Regione a statuto ordinario per gli anni 2009, 2010 e 2011 (comma 3); indica le modalità di calcolo del complesso delle spese finali del comma 3 (comma 4); prevede che, a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, escluse le quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome (comma 5-bis).
Il comma 19 conferma, per il triennio 2009-2011, o fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato.
Motivi di censura
I commi 3 e 4 includono nel complesso delle spese finali anche quelle relative ad interventi cofinanziati dall'Unione europea e quindi i trasferimenti in denaro derivanti da aiuti internazionali; il comma 5-bis viola gli artt. 3 e 119 Cost., equiparando Regioni integralmente ammesse agli aiuti di Stato ad altre ammesse solo per una zona e con una percentuale minima.
La sospensione di tre anni prevista dal comma 19 è immotivata e irragionevolmente lunga; essa incide in modo indiscriminato sul potere delle Regioni di reperire risorse per finanziare le funzioni loro attribuite.
Decisione della Corte
Questioni non fondate
Il comma 3 dell'art. 77-ter si mantiene nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
In relazione al comma 4 dell'art. 77-ter, dichiara la cessazione del materia del contendere in quanto la disposizione è stata modificata dalla l. 203/2008 in senso satisfattivo delle censure mosse.
Il comma 5-bis va nella direzione di contemperare l'esigenza di una proficua utilizzazione dei fondi europei e quella di garantire il Patto di stabilità interno. L'esclusione delle quote di cofinanziamento regionale rischierebbe di vanificare il rispetto del Patto di stabilità interno, poiché si tratta di spese a carico dei bilanci delle Regioni, che ben possono essere programmate e modulate, in relazione ai progetti per i quali si chiede il finanziamento europeo, tenendo conto dei limiti posti dal Patto stesso.
La sospensione prevista dal comma 19 dell'art. 77-ter costituisce una misura eccezionale, con applicazione temporale limitata fino all'approvazione del federalismo fiscale, volta ad evitare che il rispetto del Patto di stabilità spinga le Regioni ad azionare la leva fiscale per far fronte alle spese; la durata della sospensione è congrua in relazione ad un'adeguata programmazione dell'opera di contenimento della spesa pubblica.
Dichiarazione:
Dichiara la cessazione del materia del contendere in relazione all'art. 77-ter, comma 4, del d.l. 112/2008; non fondate tutte le altre censure.