Sentenza n.283 - deposito 6 2009

Tutela della concorrenza - concorsi di idee e di progettazione


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, e degli artt. 6, 7, 8 e 16 della legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 5, comma 2, disciplina le modalità di espletamento dei concorsi di idee e dei concorsi di progettazione per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore al limite posto dalla legislazione statale per l'affidamento fiduciario e che pertanto non sono specificatamente regolati dalla medesima legge; l'art. 6 disciplina la procedura per il concorso di idee; l'art. 7 disciplina la procedura per il concorso di progettazione.



Motivi di censura

Contrasto con la disciplina fissata dal Codice dei contratti pubblici adottato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in attuazione della normativa comunitaria; le disposizioni prevedono tempi e modalità attuative diversi rispetto a quelli indicati dalla legge statale in materia di procedure concorsuali di idee e di progettazione. La disciplina rientrerebbe nell'ambito materiale della «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale. Anche gli appalti sotto soglia ricadrebbero, secondo la giurisprudenza costituzionale, nella sfera di competenza statale.



Decisione della Corte

Questioni fondate

Le disposizioni ricadono nell'ambito materiale della tutela della concorrenza. L'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. Al fine dell'individuazione di tale ambito materiale, non ha rilievo la distinzione tra contratti sopra-soglia e sotto-soglia, perché esso trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento al valore economico dell'appalto: anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria può giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale (160/2009; 401/2007).

La tutela della concorrenza non può essere fatta per zone: essa, per sua natura, non tollera differenziazioni territoriali che finirebbero per limitare, se non addirittura neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia.



Contenuto della disposizione censurata

L'art. 8 indica le ulteriori prescrizioni che devono essere applicate ai concorsi di progettazione banditi da privati, o comunque da soggetti non tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi, oltre alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6. In caso di concorsi a procedura ristretta, il numero non può essere inferiore a sei.



Motivi di censura

La disposizione sconfina in aspetti afferenti a rapporti che presentano prevalentemente natura privatistica, riconducibili all'ambito materiale dell'ordinamento civile.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione introduce una limitazione dell'autonomia privata, rientrando nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 16 rinvia a successivo regolamento le definizione delle modalità di attuazione della legge.



Motivi di censura

La disposizione, violando l'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006, consente alla Regione di adottare un regolamento in materia ricadente nella potestà legislativa esclusiva dello Stato (con violazione dell'art. 117, comma 2, lettere e) e l), Cost.).



Decisione della Corte

Questione non fondata

La Regione può ben esercitare la potestà regolamentare per attuare le disposizioni della propria legge.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, 6, 7 e 8 della l.r. Puglia 14/2008; non fondata la questione relativa all'art. 16.