Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m), e n), 3, 4 e 5 della legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti fotovoltaici sul territorio della Regione Molise) Premessa La disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici è attribuita alla materia di potestà legislativa concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Le normative internazionale, comunitaria e nazionale manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, alle quali è riconducibile l'energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal d.lgs. 387/2003, il cui art. 12 enuncia i princìpi fondamentali in materia (364/2006). Ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati dalla l. 239/2004 che ha realizzato il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice. La l.r. 22/2009 Molise ha introdotto una nuova disciplina organica degli impianti in esame e ha abrogato la l.r. 15/2008, statuendo nel contempo l'inefficacia delle “linee guida” in precedenza adottate; poiché però alcune disposizioni hanno spiegato i loro effetti sin dall'entrata in vigore della l.r. 15/2008, non sussistono i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) e n), individua le aree non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, subordinando l'idoneità all'installazione degli stessi alla presenza di un accordo con gli enti locali o con i proprietari delle abitazioni eventualmente situate nelle zone limitrofe, o disponendo fasce di rispetto.
Motivi di censura
La normativa statale prevede che le limitazioni all'installazione possano essere apposte non in via generale, ma in ragione di specifiche tipologie progettuali e costruttive di impianti (art. 12, comma
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa statale di cornice non contempla alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, rinviando alle linee guida adottate in sede di Conferenza unificata il compito di assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio (art. 12, comma 10, d.lgs. 387/2003).
Le Regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti solo «in attuazione» delle linee guida, che non risulta siano state al momento adottate con le modalità previste dallo stesso comma 10 (cioè in sede di Conferenza unificata); la presenza delle diverse competenze legislative non consente alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 2, comma 1, lettera m), vieta gli impianti eolici off-shore anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale.
Motivi di censura
Violazione dei principi fondamentali che attribuiscono alla competenza statale la definizione dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia, nonché il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti off-shore.
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa statale attribuisce al ministero dei trasporti l'autorizzazione degli impianti off-shore, e allo Stato l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia. Le disposizioni statali operano quali principi fondamentali nella materia concorrente della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” (art. 1, comma 7, lettera l), l. 239/2004 e art. 12, comma
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 3 prevede che, fino alla definizione degli obiettivi indicativi regionali, operano i limiti massimi di potenza installabili indicati dallo stesso articolo (riguardo ai pali, ai parchi e alla potenza massima complessiva). I limiti sono estesi anche a livello comunale. E' inoltre individuata una potenza minima per le macchine installabili.
L'art. 5 estende l'operatività di tali limiti anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Motivi di censura
In relazione all'art. 3: violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. per contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 che, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», fissa il termine massimo di centottanta giorni per l'autorizzazione alle installazioni.
In relazione all'art. 5: si verificherebbe una sospensione delle autorizzazioni di tutti gli impianti eccedenti i limiti previsti, fino alla ripartizione degli obiettivi tra le Regioni.
Decisione della Corte
Questioni fondate
Entrambe le disposizioni eludono il termine previsto dalla normativa statale che con disposizione recante principio fondamentale fissa in centottanta giorni il termine per la conclusione del procedimento (art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003); la disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (364/2006).
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 4 individua taluni corrispettivi di natura economica a carico del proponente; prevede in particolare un contributo di istruttoria variabile a seconda della potenza dell'impianto.
Motivi di censura
Contrasto con il divieto assoluto di prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore delle Regioni e con la previsione che lo Stato e le Regioni garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa statale esclude che l'autorizzazione possa essere subordinata o possa prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province (art. 12, comma 6, d.lgs. 387/2003) e d'altro canto consente al legislatore regionale di prevedere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale (art. 1, comma 4, lettera f), l. 239/2004).
Il legislatore regionale può introdurre misure di compensazione nella disciplina delle fonti rinnovabili di energia, a condizione che i beneficiari delle predette misure non siano né le Regioni, né le province eventualmente delegate (383/2005).
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m) e n), 3, 4 e 5 della l.r. Molise 15/2008.