Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e dell'art. 8, commi 1, lettera c), e 2, lettera b), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi liguri)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), attribuisce al Parco regionale delle Alpi liguri gli scopi di tutelare, oltre che valorizzare, il patrimonio naturale, etno-antropologico ed il paesaggio.
Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. che riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la materia della tutela dei beni culturali (artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. 42/2004) e dell'art. 118 Cost., che riserva allo Stato l'individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione interviene nell'ambito della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservata in via esclusiva allo Stato[1].
Il paesaggio deve essere considerato come un valore primario e assoluto; il termine si riferisce alla morfologia del territorio, cioè all'ambiente nel suo aspetto visivo (art. 9 Cost.); lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, costituisce di per sé un valore costituzionale.
Contenuto della disposizione impugnata
Art. 8, comma 2, lettera b): il Piano del Parco naturale regionale delle Alpi liguri individua gli interventi da assoggettare o meno al rilascio del nulla osta di cui all'art. 21 della l.r. 12/1995 e le ipotesi nelle quali il nulla osta può essere acquisito mediante autocertificazione di un tecnico abilitato.
Motivi di censura
Contrasto con le disposizioni costituzionali (art. 9 Cost., che attribuisce alla Repubblica la tutela del paesaggio, stabilendo la regola dell'intangibilità del bene tutelato, per cui l'assenso agli interventi di modifica si configurerebbe come deroga); violazione della potestà legislativa statale e della normativa che stabilisce contenuti e finalità dei piani paesistici.
Decisione della Corte costituzionale
Questione fondata
La disposizione attenua (se non addirittura fa scomparire) la tutela paesistica: là dove il piano per il Parco stabilisce che per un determinato territorio non occorre il nulla osta, o lo subordina ad una semplice autocertificazione, per questi interventi urbanistici non vi sarebbe una doppia fase di tutela dell'ammissibilità degli interventi di trasformazione all'interno del Parco.
Le Regioni non possono introdurre disposizioni che alterino l'ordine di priorità stabilito dalla normativa statale, o comunque determinino un minor rigore di protezione ambientale: la tutela apprestata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente funziona come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza.
Contenuto della disposizione impugnata
Art. 8, comma 1, lettera c): nei territori qualificati "paesaggio protetto" non operano i limiti e i divieti all'attività venatoria di cui alla legge quadro statale 394/1991.
Motivi di censura
Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, nonché del Codice dei beni culturali e del paesaggio, della Costituzione e della normativa statale sulla caccia.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina statale che delimita il periodo venatorio è stata ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e per le Province autonome.
Le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale; le Regioni non possono introdurre disposizioni che alterino l'ordine di prevalenza stabilito dalla normativa statale riguardo agli strumenti di pianificazione paesaggistica, determinando un minor rigore di protezione ambientale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. Liguria 34/2007, nel testo originario e nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 2, della l.r. 6/2008; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), della l.r. 34/2007.
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Non si può dichiarare la cessazione della materia del contendere perché la sopravvenuta l.r. 6/2008 ha semplicemente apportato una variante terminologica, sostituendo il verbo "tutelare" con quello "conservare", lasciando per il resto invariato il testo originario. Anche la conservazione ambientale e paesaggistica spetta alla cura esclusiva dello Stato (226/2009 e 367/2007). Il principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l'uso distorto della potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre una proposizione normativa di contenuto identico a quella impugnata e nel contempo sottrarla al già instaurato giudizio di legittimità costituzionale. Si impone in questi casi il trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo.