Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, 4, 5 e 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3, comma 2, della l.r. 7/2008, introduce nell'art. 2 della l.r. 4/2000 (sulla disciplina delle attività turistiche di accompagnamento) il comma 7, che comprende tra le professioni turistiche quella di animatore turistico.
L'art. 4 della l.r. 7/2008 sostituisce l'art. 3 della l.r. 4/2000 includendovi il comma 7, che stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione di animatore turistico.
Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. per violazione del principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali e dei relativi profili è riservata allo Stato (l. 135/2001 sulla definizione delle professioni turistiche).
Decisione della Corte
Questione fondata
L'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per l'esercizio, a prescindere dal settore nel quale l'attività professionale si esplica, compete allo Stato in considerazione dell'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale e coerente con i principi dell'ordinamento comunitario.
La figura di animatore turistico non trova riscontro nella legislazione statale.
All'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della l.r. 7/2008 consegue la caducazione dell'art. 4 della l.r. 7/2008.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 4 della l.r. 7/2008, che ha novellato l'art. 3, commi 1 e 10, della l.r. 4/2000, stabilisce i requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e prevede che
Motivi di censura
Violazione del principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali e anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni medesime.
Decisione della Corte
Questione fondata
I requisiti previsti sono ulteriori rispetto a quelli stabiliti dallo Stato. Violazione del principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 5 della l.r. 7/2008 ha sostituito il corrispondente art. 5 della l.r. 4/2000 attribuendo alle Province la programmazione e l'autorizzazione delle eventuali attività formative relative alle professioni turistiche di animazione e accompagnamento.
Motivi di censura
Rientra nella competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili e ordinamenti didattici, sia l'istituzione di nuovi albi.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, possono regolare i corsi e la formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato (50/2005, 372/1989).
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 7 della l.r. 7/2008 sostituisce l'art. 6 della l.r. 4/2000 e attribuisce alla Provincia: l'istituzione di elenchi per le diverse professioni turistiche (comma 1); la pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale dei nominativi di coloro che sono disponibili all'esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei (comma 2, primo periodo); l'elenco delle guide turistiche indica anche gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione (comma 2, secondo periodo); l'attestato di idoneità specifica, tra l'altro, anche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata (comma 4).
Motivi di censura
L'istituzione di nuovi albi rientra nella competenza statale.
Decisione della Corte
Questione non fondata con riferimento al comma 1 e al primo periodo del comma 2.
Esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni soltanto l'istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali per l'esercizio di attività professionali. Non si pongono, però, al di fuori delle competenze regionali gli albi che svolgono una funzione meramente ricognitiva o di comunicazione e aggiornamento, dovendo questi intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale.
Questione fondata con riferimento al secondo periodo del comma 2 e all'ultima parte del comma 4.
Le limitazioni previste comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi di cui all'art. 40 del Trattato CE e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, comma 1, Cost., oltre che della libera concorrenza, riservata alla esclusiva competenza statale (v. anche art. 10, comma 4, del d.l. 7/2007, convertito nella l. 40/2007, sulla liberalizzazione di alcune attività economiche, tra cui anche le attività di guida turistica e accompagnatore turistico).
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della l.r. Emilia-Romagna 4/2000, come modificati dalla l.r. 7/2008: art. 2, comma 7, introdotto dall'art. 3, comma 2, della l.r. 7/2008; art. 3, comma 7, sostituito dall'art. 4 della l.r. 7/2008; art. 3, comma 1, lettera b), sostituito dall'art. 4 della l.r. 7/2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 3, comma 10»; art. 3, comma 10, introdotto dall'art. 4 della l.r. 7/2008; art. 6, comma 2, secondo periodo, della l.r. 4/2000, introdotto dall'art. 7 della l.r. 7/2008; art. 6, comma 4, introdotto dall'art. 7 della l.r. 7/2008, limitatamente alle parole «e, per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata»; non fondate le altre questioni.