Giudizi principali di legittimità costituzionale degli articoli 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5 e 7, e 132 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia Premessa Le norme impugnate appartengono alla Parte III del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) e, in particolare, alla sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articolo 119: attribuisce il compito di attuare le politiche dei prezzi dell'acqua alle "Autorità competenti".
Articolo 121, comma 4, lettera h): nella parte in cui rinvia all'articolo 119.
Motivi di censura
Lesione dell'articolo 118 Cost., derivante dalla genericità dell'espressione «Autorità competenti» (tale da ingenerare incertezza in ordine all'effettiva titolarità dei poteri in questione) e dal fatto che, se la predetta espressione non fosse interpretabile come equivalente a «Regioni e Province autonome», le norme impugnate comporterebbero la sottrazione a Regioni e Province autonome di attività amministrative di loro competenza.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Le disposizioni non hanno alcuna potenzialità lesiva: esse nulla dicono a proposito della distribuzione delle competenze in materia di politiche dei prezzi dell'acqua, ma si limitano a dettare alcuni dei criteri che quelle autorità dovranno rispettare. Non sono idonee ad operare alcuna attribuzione o sottrazione di competenze.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 120, comma 2: le Regioni adottano i programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 1 alla parte terza del decreto.
Motivi di censura
L'allegato 1 è talmente dettagliato da rendere l'attività della Regione espressione, non di autonomia amministrativa, bensì di funzione operativa ed ausiliaria rispetto ai desiderata dello Stato.
Decisione della Corte
Questione non fondata
L'attività conoscitiva che la norma attribuisce alle Regioni si affianca a quella, di identica natura, prevista dal precedente articolo 118, ed è strettamente funzionale all'elaborazione dei piani di tutela delle acque previsti dal successivo articolo 121 che le Regioni debbono adottare e che debbono contenere, tra l'altro, anche i risultati di tali attività conoscitive. Vertendosi in materia di tutela dell'ambiente, lo Stato è legittimato a fissare i criteri che le Regioni devono osservare nella predisposizione dei programmi in questione, appunto perché i dati acquisiti grazie alle attività conoscitive sono decisivi per l'individuazione e la predisposizione degli strumenti di tutela dei corpi idrici. La specificazione delle caratteristiche da monitorare attiene direttamente alla tutela dell'ambiente, poiché la scelta di un aspetto piuttosto che di un altro influisce direttamente nella definizione del tipo e del grado della tutela del segmento dell'ecosistema rappresentato dalle acque. La stessa attività di monitoraggio costituisce in sé e per sé una misura di tutela dell'ambiente. Disposizione analoga a quella in esame era già contenuta nell'articolo 43, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/1999.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 121, comma 2: prevede la definizione degli obiettivi a scala di distretto da parte dell'Autorità di bacino entro il 31 dicembre 2006; entro il 31 dicembre 2007, le Regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di vigilanza, adottano il piano regionale di tutela delle acque e lo trasmettono al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché alle competenti Autorità di bacino per le verifiche di competenza.
Motivi di censura
Lesione dei limiti della legge di delega 308/2004, la quale imponeva di valorizzare e non di restringere il ruolo delle Regioni, mentre la norma impugnata modifica in senso sfavorevole alle Regioni il quadro delle competenze amministrative esistente prima della riforma: il previgente (ora abrogato articolo 44 del d.lgs. 152/1999) non prevedeva che il piano deliberato dalle Regioni soggiacesse a controllo ministeriale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Già la sentenza 225/2009 ha affermato che la legge 308/2004 consentiva al Governo di emanare norme innovative.
Inoltre, i criteri indicati in apertura dall'articolo 1, comma 8, della legge di delega devono essere valutati e coordinati alla luce degli ulteriori criteri espressi dalla medesima legge, nel senso che il legislatore delegato era abilitato ad apportare modifiche coerenti con uno dei princìpi direttivi indicati nelle lettere progressive che compongono i commi 8 e 9 dell'articolo 1. Non è sufficiente, al fine di ritenere illegittima una disposizione del d.lgs. 152/2006, la mera deduzione dell'effetto riduttivo di attribuzioni regionali, ma occorre a tal fine la puntuale indicazione, caso per caso, delle funzioni che sarebbero state riallocate a livello centrale e la dimostrazione che lo spostamento di competenze non sia coerente con alcun principio direttivo indicato nei commi 8 e 9 dello stesso articolo 1 della legge di delega, primi tra tutti quelli del rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e dell'articolo 117 della Costituzione.
La previsione di un controllo da parte del ministero dell'ambiente circa il rispetto dei criteri generali cui si deve attenere la pianificazione, lungi dal confliggere con i princìpi della legge delega, si pone esattamente nel senso precisato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), della legge 308/2004, che indicava, tra le finalità degli emanandi decreti legislativi, quello di «rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici», imponendo così un coordinamento tra gli strumenti di pianificazione e le autorità coinvolte.
La norma è riconducibile all'àmbito materiale della tutela dell'ambiente e dispone, rispetto ad uno strumento di pianificazione (il piano di tutela delle acque) che si collega ad altri più ampi (il piano di bacino e quello di gestione) di competenza di altre autorità, una forma di verifica diretta ad accertare la conformità del primo a criteri generali indispensabili per assicurare la necessaria coerenza tra i vari strumenti di pianificazione.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 122: indica le iniziative che le Regioni debbono intraprendere al fine di promuovere l'informazione e la partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del d.lgs. 152/2006 e, in particolare, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di tutela.
Motivi di censura
Sono introdotte norme non di principio in una materia oggetto di competenza legislativa concorrente (governo del territorio); limitazione della discrezionalità amministrativa regionale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Disciplinando gli strumenti attraverso i quali i cittadini e gli altri soggetti interessati possono interloquire nella procedura di emanazione del piano di tutela, la norma è strettamente connessa con il piano medesimo perché disciplina un segmento del procedimento all'esito del quale viene emanato il piano. Dato che quest'ultimo è un fondamentale strumento di tutela ambientale, anche la disciplina dettata dall'articolo 122 appartiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 123: prevede la trasmissione da parte delle Regioni al ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio di determinati atti.
Motivi di censura
Introduzione di una norma non di principio in una materia oggetto di competenza legislativa concorrente (governo del territorio), diretta a determinare o individuare modalità, tempi ed oggetti specifici delle informazioni che le Regioni debbono trasmettere al ministero.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Gli adempimenti previsti sono accessori rispetto alla attuazione dei piani di tutela e degli altri programmi di misure di tutela delle acque; la materia è anche qui quella della tutela dell'ambiente.
Inoltre, la norma prescrive che la documentazione inviata dalle Regioni al ministero venga poi inoltrata da quest'ultimo alla commissione europea. Tale adempimento costituisce attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE. Gli oneri - gravanti sulle Regioni - di trasmissione al ministero della documentazione in questione sono, dunque, la conseguenza (inevitabile perché derivante dagli obblighi comunitari) dell'attribuzione delle competenze amministrative in tema di predisposizione del piano di tutela delle acque e di accertamenti conoscitivi relativi ai vari dati rilevanti per la predisposizione dei piani medesimi.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 132: conferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi in caso di mancata effettuazione, da parte delle Regioni, dei controlli previsti dalla parte terza del d.lgs.152/2006.
Motivi di censura
Il potere sostitutivo viene attribuito ad un singolo Ministro invece che all'organo di vertice del Governo nazionale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
L'esistenza di una disciplina generale del potere sostitutivo statale (l'articolo 8 della l. 131/2003) di per sé non esclude l'operatività di disposizioni speciali che quel potere disciplinano per specifiche materie (240/2004).
Inoltre, la norma censurata prevede comunque che il Ministro dell'ambiente possa provvedere in luogo della Regione solamente previa delibera in tal senso del Consiglio dei ministri. E', pertanto, pienamente soddisfatta la condizione richiesta dall'articolo 120 Cost., secondo cui «il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» in caso di loro inadempienze.
Dichiarazione:
Dichiara le questioni parte inammissibili e parte infondate.