Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti è subordinato al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, fermo l'obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volontà assumendone l'assenso (comma 1); l'azienda provinciale per i servizi sanitari predispone il modulo per il consenso informato (comma 2);
Motivi del ricorso
Eccesso della competenza legislativa provinciale in materia di igiene e sanità e di tutela della salute; la disciplina è difforme rispetto a quanto stabilito dalla legislazione statale, che prevede il consenso informato solo per determinati trattamenti terapeutici, tra i quali non rientrano quelli relativi alla somministrazione di sostanze psicotrope.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il consenso informato riveste natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute in virtù della sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello dell'autodeterminazione e quello della salute (438/2008). Il legislatore statale non può disciplinare gli aspetti afferenti ai soggetti legittimati alla relativa concessione e alle forme del suo rilascio, in quanto essi non costituiscono disciplina di dettaglio, ma valgono alla sua stessa conformazione che, in quanto tale, è rimessa alla competenza del legislatore statale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della l.p. Trento 4/2008