Sentenza n.306 - deposito 3 2003


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza 24 gennaio 2003, dell'art. 8, secondo comma, n. 7, della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana).


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 8, secondo comma, n. 7, della legge Regione siciliana 29/1951 prevede l'ineleggibilità alla carica di deputato regionale dei “capi servizio….. degli uffici statali che svolgono attività nella Regione”.


Motivi del ricorso


La norma regionale non individua in modo adeguato i presupposti della eccezione al principio generale e fondamentale del libero accesso di tutti i cittadini in condizione di uguaglianza alle cariche elettive, sancito dall'art. 51, primo comma, della Costituzione. Richiama la sentenza 166/1972 della Corte, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7, della l. 108/1968 proprio per la indeterminatezza della espressione utilizzata (“capi degli uffici”).


Decisione della Corte


Il termine “statali” utilizzato nella legge regionale può riferirsi anche all'INAIL, in quanto ente parastatale. Il punto fondamentale della sentenza 166/1972 era costituito dalla inesistenza di norme che definissero l'ufficio e specificassero cosa si doveva ritenere per capo ufficio. Secondo giurisprudenza costante, le cause di ineleggibilità, per essere conformi al principio dell'art. 51 della Costituzione, devono considerarsi di stretta interpretazione e contenute entro i limiti rigorosamente necessari per il soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse. La causa di ineleggibilità che aveva portato alla sentenza 166/1972 aveva contorni troppo generici e aveva dato luogo a frequenti contestazioni. Nella fattispecie particolare, invece, la nozione di “capo servizio” degli uffici statali contenuta nella norma siciliana corrispondeva già nei lavori preparatori della l. 29/1951 alla nozione di “alti funzionari” ed è stata in seguito integrata da ampia produzione normativa. In tema di eleggibilità, sono consentite discipline differenziate rispetto a quelle previste a livello nazionale, purché fondate su motivi adeguati e ragionevoli finalizzati alla tutela di interessi generali.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione.