Sentenza n.252 - deposito 30 2009


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”)


Contenuto delle disposizioni impugnate


I gruppi consiliari e gli uffici delle segreterie particolari della Giunta regionale possono conferire incarichi a personale comandato dallo Stato e a personale esterno, anche indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 165/2001.



 


Motivi del ricorso


Lesione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione: lo svolgimento della funzione pubblica verrebbe affidato a soggetti privi dei requisiti fondamentali che ne dimostrino la capacità professionale e l'affidabilità nella cura della funzione.



 


Decisione della Corte


Questione fondata

La previsione dell'assunzione di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare determina l'inserimento nell'organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza. Quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 non comprime l'autonomia regionale, ma si limita a stabilire dei criteri oggettivi di professionalità che non mettono in discussione il carattere discrezionale della scelta dei collaboratori. La Regione può derogare ai criteri statali, purché preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni.

La Regione, nel disciplinare in modo autonomo le modalità di selezione del personale esterno destinato a collaborare con i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta, non ha previsto alcun criterio selettivo alternativo a quelli dettati dalla legge statale.



 


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale:

- degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della l.r. Marche 7/2008, nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

- dell'articolo 1, comma 1, della l.r. Marche 22/2008 e dell'articolo 7, comma 4, lettera b), della l.r. Marche 27/2008 nelle parti in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

- inammissibili le altre questioni.