Giudizi principali di legittimità costituzionale degli articoli 91, commi 1, lettera d), 2 e 6, 95, comma 5, prima parte, 96, 101, comma 7, 104, commi 3 e 4, 113, comma 1, 114, commi 1 e 2, e 116 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) promossi dalle Regioni Emilia-Romagna Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata Premessa La sentenza affronta le censure relative alla violazione dei principi e criteri direttivi fissati dalla l. 308/2004, e quelle concernenti gli articoli 96, comma 1, e 116 del d.lgs. 152/2006, incentrate sul ruolo dell'Autorità di bacino. Quanto al primo aspetto, l'interpretazione della legge di delega, tenuto conto della eterogeneità delle fonti cui essa fa riferimento, deve basarsi sul «preminente rilievo» che va riconosciuto alle fonti costituzionali, rispetto al quale il richiamo alle fonti ordinarie è da intendersi «nel senso che esso è operante nella misura in cui le disposizioni delle suddette fonti subcostituzionali siano coerenti con il nuovo assetto del riparto delle competenze». In tale contesto assume particolare importanza il riferimento, contenuto nella norma delegante, al principio di sussidiarietà, utilizzando il quale può essere considerato validamente operante il precedente riparto delle competenze in materia di tutela dell'ambiente risultante tanto dalla legge 59/1997, quanto dal d.lgs. 112/1998. Ciò comporta che la valutazione di conformità a Costituzione delle nuove disposizioni del d.lgs. 152/2006 deve essere condotto alla luce dell'insieme dei criteri direttivi della delega legislativa (cfr. sentenze 225 e 232 del 2009). Non è sufficiente, al fine di ritenere illegittima una disposizione del d.lgs. 152/2006 per contrasto con i principi enunciati dall'articolo 1, comma 8, della legge 308/2004, la mera deduzione dell'effetto riduttivo delle attribuzioni regionali della disciplina posta dal d.lgs. 152/2006 rispetto a quella contenuta nel d.lgs. 112/1998, ma è necessario specificare in quale ambito il suddetto effetto si è prodotto.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articolo 91, commi 2 e 6: spetta al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita
Motivi di censura
1. Violazione del principio di leale collaborazione: dalla individuazione delle aree territoriali qualificate «aree sensibili», discenderebbe un'incisione diretta sulle politiche del governo del territorio (oltre che sulla materia della tutela della salute), le relative funzioni dovrebbero essere quindi rimesse ad un decreto ministeriale da adottarsi non semplicemente “sentita”
2. contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 308/2004, in quanto la competenza concernente la individuazione delle “ulteriori aree sensibili” ora allocata in capo allo Stato, era stata trasferita alle Regioni dall'articolo 18, comma 4, del d.lgs. 152/1999.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione ha assegnato un ruolo primario alla funzione statale di individuazione delle cosiddette «aree sensibili», precedentemente riconosciuta solo alle Regioni sulla base del sistema normativo delineato dai decreti legislativi 112/1998 (articolo 80) e 152/1999 (articolo 18).
La scelta operata con il d.lgs. 152/2006 è stata di introdurre un duplice potere di individuazione delle aree sensibili: quello statale, disciplinato ai commi 2 e 6 della disposizione impugnata, e quello regionale, disciplinato dal comma 4 del medesimo articolo.
Premesso che l'ambito di intervento della norma censurata è ascrivibile alla materia dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'allocazione delle funzioni amministrative operata con la disposizione in esame risulta coerente anche con il principio di sussidiarietà.
La funzione di individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio di inquinamento deve rispondere a criteri uniformi ed omogenei, e deve al contempo tener conto delle peculiarità territoriali sulle quali viene ad incidere.
Sotto entrambi i profili, la disposizione impugnata offre una soluzione non costituzionalmente illegittima, posto che la citata funzione amministrativa statale di individuazione (da esercitarsi previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni) si affianca a quella delle Regioni le quali, oltre a poter designare a propria volta «ulteriori aree sensibili» rispetto a quelle indicate dallo Stato, possono altresì indicare, nell'ambito delle aree definite ai sensi del comma 2, i corpi idrici che, secondo propria valutazione, non possono rientrare in detta categoria.
Il potere statale di «reidentificazione» delle aree medesime, disciplinato al comma 6, risulta connotato da una natura eminentemente ricognitiva a cadenza periodica, e non comporta alcuna modifica sostanziale dell'assetto allocativo delineato dai commi 2 e 4.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 95, comma 5: le autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con
Motivi di censura
Lesione delle competenze regionali, violazione del principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Risulta erronea la premessa posta a base dei profili di censura, in quanto la materia della «tutela quantitativa della risorsa idrica e della pianificazione dell'utilizzazione di essa» rientra senz'altro nella materia «tutela dell'ambiente».
Inoltre, la disposizione subordina l'adozione dei criteri ministeriali ad una «previa intesa» con
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articolo 113, comma 1: definisce le funzioni che competono alle Regioni, previo parere del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia.
Articolo 114, comma 1: attribuisce alle Regioni, previo parere del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'adozione di apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi.
Motivi di censura
Entrambe le previsioni, pur attribuendo alle Regioni la competenza a disciplinare le forme di controllo degli scarichi, subordinerebbero il relativo procedimento normativo ad un «parere» del Ministro.
Decisione della Corte
Questione non fondata
I pareri previsti non hanno natura vincolante e devono inoltre ritenersi riferiti alla funzione amministrativa e non già anche a quella normativa. Deve di conseguenza escludersi che la norma censurata determini alcuna sostanziale riduzione del potere amministrativo ad esso condizionato.
Contenuto della disposizione impugnata
Articoli 96, comma 1: sul ruolo rivestito dall'Autorità di bacino territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti amministrativi.
Motivi di censura
Aggravio del procedimento di concessione di acqua pubblica, perché subordina il rilascio della concessione al parere vincolante della Autorità di bacino (organo, oggi, di natura statale in quanto privo di alcuna rappresentanza regionale), menomando il potere già spettante alle Regioni ai sensi degli articoli 86-89 del d.lgs. 112/1998, con violazione della legge delega.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Già la sentenza 232/2009 aveva precisato che, se è vero che le competenze di tale nuovo organismo possono indirettamente avere conseguenze su ambiti materiali di competenza concorrente (come il governo del territorio), è anche vero che il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dalla partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico di cui di volta in volta si tratta, alla Conferenza istituzionale permanente (articolo 63, comma 4, d.lgs. 152/2006), principale organo dell'Autorità di bacino. La redistribuzione delle competenze amministrative operata dalla norma impugnata risulta coerente con l'attuazione dei criteri direttivi della legge di delega 308/2004.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 116: attribuisce alle Regioni la competenza a predisporre i «programmi di misure» - ossia di quelle misure reputate necessarie per la tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico - subordinandone l'efficacia alla approvazione alla Autorità di bacino medesima.
Motivi di censura
L'Autorità di bacino non è sufficientemente rappresentativa degli interessi regionali; di fatto il vero potere decisionale in ordine ai programmi di misure compete a tale organo, con violazione delle competenze costituzionali regionali e del principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La normativa impugnata consente, in effetti, allo Stato di concorrere, attraverso il parere delle Autorità di bacino al quale
Tale previsione, nondimeno, per gli stessi motivi evidenziati in relazione all'articolo 96 e coerentemente con quanto già affermato con la sentenza 232/2009, non risulta in contrasto con i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, né con il riparto di competenze fra Stato e Regioni.
I programmi di misure di tutela dei corpi idrici integrano i più ampi piani di tutela delle acque, ponendosi con essi in un rapporto di stretto collegamento.
La previsione della sottoposizione di detti programmi ad una approvazione da parte dell'Autorità di bacino, dunque, risponde alla duplice necessità di demandare ad un organo idoneo – per struttura e composizione – a valutare la coerenza del quadro complessivo dell'attività di programmazione derivante dai concorrenti strumenti di pianificazione in materia di tutela delle acque, nonché di assicurare una adeguata partecipazione, al relativo procedimento di formazione, delle Regioni nel cui territorio debbono essere attuate le misure di tutela in questione.
Dichiarazione:
Dichiara le questioni parte inammissibili e parte infondate.