Giudizi principali di legittimità costituzionale degli articoli 267, comma 4, lettere a) e c), 269, commi 2, 3 7 e 8, 271, 281, comma 10, 283, 284 e 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia Premessa La sentenza affronta le sole doglianze che investono la Parte V del d.lgs. 152/2007, riguardanti le norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articolo 267, comma 4, lettera a): al fine di promuovere l'impiego di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, potranno essere promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i ministri delle attività produttive e per lo sviluppo e la coesione territoriale misure atte a favorire la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili ed al contempo sviluppare la base produttiva di tecnologie pulite, con particolare riferimento al mezzogiorno.
Motivi di censura
Si consente allo Stato di realizzare interventi diretti di ordine finanziario sul territorio regionale, in violazione dell'autonomia finanziaria regionale, nonché della competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio e di tutela della salute e di quella residuale in materia di produzione non nazionale di energia; lesione del principio di leale cooperazione per il difetto di ogni coinvolgimento regionale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Gli atti statali previsti non si sovrappongono alla sfera di competenza regionale e non ne ledono l'autonomia finanziaria: la lettera della disposizione in esame si limita ad impegnare lo Stato alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili per mezzo di non meglio determinate misure, la cui natura e il cui contenuto non potranno che conformarsi all'attuale assetto delle competenze costituzionali di Stato e Regioni.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 269: disciplina l'autorizzazione di cui devono munirsi gli impianti che producono emissioni in atmosfera.
Motivi di censura
I commi 2, 3, 7 ed 8 recherebbero norme di dettaglio nelle materie della tutela della salute e del governo del territorio, nelle quali, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., è riservata allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Si tratta di disposizioni riguardo alle quali, accanto alla tutela dell'ambiente – finalità verso cui converge l'intero impianto del codice – possono ravvisarsi le competenze relative alla tutela della salute, in quanto potenzialmente compromessa dagli agenti inquinanti che vengono rilasciati dagli impianti, e quelle concernenti il governo del territorio, con riferimento all'installazione ed al trasferimento degli impianti sul territorio regionale.
Se, tuttavia, la riconduzione della disposizione censurata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente esclude in radice che
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 269, comma 3: il Ministro dell'ambiente può sostituirsi alla competente autorità locale nel rilascio dell'autorizzazione, quando, scaduti i termini assegnati alla prima per provvedere, l'interessato ne faccia espressa richiesta.
Motivi di censura
Viene consentito al Ministro l'esercizio del potere sostitutivo, senza assicurare idonee garanzie procedimentali all'ente sostituito.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La censura non si incentra sulla configurazione del potere sostitutivo in sé, ma sul preteso difetto di garanzie procedimentali per l'ente sostituito. L'articolo 120 Cost. attiene all'esercizio straordinario del potere sostitutivo da parte del Governo, lascia impregiudicata l'ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale (43/2004): in entrambi i casi, la legge è tenuta ad apprestare congrue garanzie procedimentali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, sicché, pur prescindendo dall'espresso richiamo dell'articolo 120 Cost., la censura deve ritenersi comunque rivolta a contestare la carenza di tali garanzie.
La disposizione censurata può essere interpretata in un senso rispettoso dell'autonomia decentrata, dal momento che vi si prevede espressamente che il gestore notifichi la richiesta di intervento sostitutivo all'autorità locale competente, e che, comunque, il Ministro dell'ambiente provveda, «sentito il comune interessato». Tali adempimenti debbono ritenersi finalizzati a porre l'ente sostituito in grado di evitare la sostituzione attraverso un autonomo adempimento, ed in ogni caso di partecipare ed interloquire nel procedimento di sostituzione.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 269, comma 7: stabilisce in quindici anni l'efficacia temporale dell'autorizzazione.
Motivi di censura
L'arco temporale previsto è sproporzionato alla luce dell'accelerato processo di rinnovamento tecnologico degli impianti; non è previsto alcun potere decentrato (originariamente attribuito dall'articolo 11 del d.p.r. 203/1988) di modificare le prescrizioni dell'autorizzazione in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché all'evoluzione della situazione ambientale. Compromissione delle attribuzioni regionali roguardo al rilascio del titolo, in violazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La determinazione di un arco temporale di efficacia dell'autorizzazione non deve essere intesa nel senso che essa priva l'amministrazione competente del potere di vigilare, durante tale periodo, sull'esercizio dell'impianto, allo scopo di assicurarne costantemente la corrispondenza a quanto reso possibile dall'evoluzione della migliore tecnologia disponibile e a quanto reso necessario dall'evoluzione della situazione ambientale.
Tale lettura renderebbe incongrua la disciplina normativa dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rispetto ad una marcata linea di tendenza, maturata sul terreno del diritto comunitario, volta a garantire un costante e progressivo adeguamento delle prescrizioni concernenti gli impianti inquinanti all'evoluzione tecnologica. In tema di autorizzazione integrata ambientale la normativa prescrive infatti un riesame delle condizioni del titolo ogni qual volta le migliori tecniche disponibili abbiano registrato sostanziali cambiamenti che consentano di ridurre notevolmente le emissioni senza imporre costi eccessivi.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 281, comma 10: in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, le Regioni e le Province autonome, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio degli impianti, più severi di quelli fìssati dagli allegati al titolo I della parte V, purché ciò risulti necessario al conseguimento del valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria.
Motivi della censura
Lesione della competenza regionale in materia di governo del territorio e di tutela della salute; limitazione della possibilità di interventi regionali di carattere migliorativo dei livelli statali.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Il d.lgs. 152/2006 riconosce alle Regioni un ampio margine di intervento, al fine di conferire esecuzione e di rendere eventualmente anche più severa la disciplina statale concernente l'inquinamento atmosferico. Il ruolo e l'ampiezza delle funzioni affidate alle Regioni vanno apprezzati alla luce dell'assetto complessivo del decreto legislativo impugnato e non possono divenire oggetto di una valutazione parcellizzata sulla base di una sola tra le disposizioni di cui esso si compone. L'articolo 281, comma 10, si inserisce in tale più ampio contesto di valorizzazione delle competenze regionali, aprendo un ulteriore campo di intervento alle Regioni, in presenza di situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, ma nel contempo ne subordina la relativa azione all'intesa con i Ministro dell'ambiente e della salute.
Nel concorso della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente con quella concorrente in materia di tutela della salute, la disposizione censurata provvede ad allocare l'esercizio della funzione in sede regionale, dimostrandosi in tal modo rispettosa dell'articolo 118 Cost., mentre la previsione dell'intesa agisce da strumento di raccordo idoneo a soddisfare il canone della leale collaborazione, in presenza di una concorrenza di competenze dello Stato e della Regione (88/2009).
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 284: disciplina la denuncia di installazione o di modifica di impianti termici civili di potenza superiore al valore di soglia, stabilendo che essa vada trasmessa all'autorità competente mediante il modulo riportato nella Parte prima dell'allegato IX alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006.
Motivi di censura
La disposizione è di dettaglio e quindi lesiva della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute; la censura si estende all'allegato IX alla Parte quinta, in quanto oggetto di rinvio da parte dell'articolo 284.
Decisione della Corte
Questioni non fondate
Le disposizioni del d.lgs. 152/2006 relative agli impianti termici civili perseguono un obiettivo di prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico che si inquadra nell'esercizio della competenza esclusiva statale in tema di tutela dell'ambiente; quand'anche si ritenesse che ad essa si congiunga una sfera di competenza concorrente regionale, tuttavia l'articolo 284, nell'imporre l'obbligo di denuncia e nel definire, tramite il rinvio all'allegato, le modalità di tale denuncia, deve ritenersi comunque espressivo di un principio fondamentale della materia: il “modulo di denuncia” si limita a selezionare gli elementi tecnici necessari per constatare la corrispondenza dell'impianto ai requisiti richiesti, e in tale prospettiva fa naturalmente corpo con la previsione stessa della denuncia, che verrebbe svuotata di significato ove non si accompagnasse all'indicazione di un determinato contenuto.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 287: il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza superiore ad una certa soglia deve munirsi di un patentino di abilitazione rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso e previo superamento dell'esame finale. Presso ciascun ispettorato è compilato ed aggiornato un registro degli abilitati. La disciplina dei corsi e degli esami, nonché delle revisioni dei patentini, è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 6).
Motivi di censura
Violazione della legge delega e riduzione delle attribuzioni regionali regolate dal d.lgs. 112/1998; carattere dettagliato della norma, con conseguente lesione della competenza concorrente in materia di energia o anche con riguardo alle competenze ripartite in materia di tutela della salute e tutela e sicurezza del lavoro; lesione della competenza regionale residuale in materia di formazione professionale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La previsione di consentire la conduzione di impianti termici civili, di potenza superiore al valore di soglia, al solo personale maggiorenne abilitato, non si esaurisce certamente in un aspetto di mero dettaglio della normativa dettata «ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico» (articolo 282, comma 1), ma ne costituisce piuttosto un cardine, dal momento che affida tale compito solo a chi disponga di una formazione professionale che lo renda idoneo a prevenire, e comunque a gestire nel migliore dei modi, gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente e la salute che potrebbero derivare sia da un errore umano, sia da un guasto tecnico: la scelta normativa è riconducibe alle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della salute, e di quest'ultima quanto all'articolazione di un principio fondamentale.
Questione fondata
La funzione di rilascio del patentino di abilitazione, originariamente disciplinata dall'articolo 16 della l. 615/1966 era stata da ultimo prevista dall'articolo 84, lettera b), del d.lgs. 112/1998, il quale aveva conferito alle Regioni il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici civili compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione.
Inoltre, l'addestramento del lavoratore, per iniziativa di un soggetto pubblico e fuori dall'ordinamento universitario, finalizzato precipuamente all'acquisizione delle cognizioni necessarie all'esercizio di una particolare attività lavorativa, rientra nella materia della fromazione professionale, oggetto di potestà legislativa residuale della Regione.
E' quindi fondata la censura relativamente agli articoli 117, quarto comma, e 118 Cost., in quanto la disposizione alloca presso lo Stato una funzione amministrativa in materia riservata alla competenza regionale e nel contempo disciplina, in rapporto ad essa, le modalità della formazione professionale per mezzo dei corsi di abilitazione e del conseguente esame.
Dichiara l'illegittimità consequenziale anche del comma 4, limitatamente alle parole «senza necessità dell'esame di cui al comma 1», del comma 5, limitatamente alle parole «dall'ispettorato provinciale del lavoro» e dell'intero comma
Contenuto delle disposizioni impugnate
Parte I, punto 4, lettera z), dell'allegato IV alla Parte quinta: colloca tra gli impianti e attività in deroga di cui all'articolo 272, comma 1, gli allevamenti di bestiame con riferimento all'estensione dei terreni su cui si esercita l'utilizzazione agronomica degli effluenti.
Motivi di censura
Lesione della competenza regionale residuale in materia di agricoltura e zootecnia; la norma fa riferimento all'estensione dei terreni, anziché al numero dei capi ospitati.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La premessa è erronea: la norma non disciplina l'attività degli allevamenti di bestiame e non interferisce con il processo di produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione, che costituisce il “nocciolo duro” della materia residuale dell'agricoltura (12/2004), ma va assunta nella sola prospettiva del controllo delle emissioni in atmosfera, con riguardo ad impianti ed attività «scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico»: in tale ottica, la competenza invocata appare del tutto inidonea a giustificare un intervento legislativo regionale in materia.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 287, comma 1, del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle parole «rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale».
Dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 287: del comma 4, limitatamente alle parole «senza necessità dell'esame di cui al comma 1»; del comma 5, limitatamente alle parole «dall'ispettorato provinciale del lavoro» e del comma 6. Inammissibili o infondate tutte le altre questioni.