Giudizi principali di legittimità costituzionale degli articoli 181, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 183, comma 1; 185, comma 1; 186; 189, commi 1 e 3; 194; 195, comma 1, lettere f), g), l), m), n), o), p), q) e t), comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) e s) e comma 4; 196; 197; 199, commi 5, 8, 9 e 10; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206, commi 2 e 3; 207, comma 1; 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, da 15 a 20; 209, commi da 2 a 5 e 7; 210; 211, commi da 2 a 5; 212; 214, commi 2, 3, 5 e 9; 215 e 216, commi 1, da 3 a 7 e da 10 a 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata Premessa Le norme impugnate hanno ad oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti, che si colloca nell'àmbito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze. Deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente, possono infatti venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (12/2007). La disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di tale competenza esclusiva dello Stato, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza; queste ultime non possono in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (378/2007). La disciplina dei rifiuti assume una struttura complessa: riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali. Di conseguenza, ogniqualvolta sia necessario verificare, come nella specie, la legittimità costituzionale di norme statali che abbiano disciplinato il fenomeno della gestione dei rifiuti, è necessario valutare se l'incidenza della normativa sulle materie regionali immediatamente contigue sia tale da compromettere il riparto costituzionale di cui al titolo V della parte II della Costituzione, oltre il limite della adeguatezza, rispetto alla citata finalità di fissazione dei livelli di tutela uniformi.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'articolo 189, comma 1: detta la disciplina del cosiddetto catasto dei rifiuti.
Motivi di censura
Violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega, nella parte in cui vincola il legislatore delegato al rispetto dell'assetto normativo ed amministrativo vigente; attribuzione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza a dettare norme di organizzazione del catasto dei rifiuti; non è previsto il coinvolgimento delle Regioni attraverso l'intesa con la conferenza unificata, in una materia nella quale gli interessi ambientali si sovrappongono a quelli di tutela del territorio, di tutela della salute e sicurezza della popolazione.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Già l'articolo 18 del d.lgs. 22/1997 prevedeva, alla lettera h), che competesse allo Stato «la riorganizzazione e la tenuta del catasto nazionale dei rifiuti». La norma censurata non contrasta né con il riparto di competenze delineato nella normativa richiamata dalla legge delega, né con gli articoli 117 e 118 Cost.. E' evidente che, per espressa previsione normativa, il catasto dei rifiuti intende garantire la formazione di un quadro conoscitivo unitario e costantemente aggiornato dei dati raccolti, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti. In tal senso le funzioni svolte da tale istituto sono prodromiche alla fissazione di livelli uniformi di tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articoli 195 e 196: stabiliscono quali sono le competenze dello Stato e delle Regioni nell'attuazione del decreto legislativo in esame, con specifico riferimento agli impianti di recupero e smaltimento, nonché una serie di altre competenze specifiche in materie collegate alle attribuzioni regionali in tema di tutela della salute, di gestione di servizi pubblici, di pianificazione e programmazione del territorio.
Motivi delle censure
1. Violazione del principio di leale collaborazione: le norme per l'individuazione degli impianti di interesse nazionale, pur facendo salvo il rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, limiterebbero l'intervento delle autonomie territoriali ad un mero parere della conferenza unificata, anziché prevedere il raggiungimento di una intesa;
2. violazione della legge delega e delle attribuzioni regionali, in quanto viene delineata una serie di competenze ulteriori, rispetto a quelle attribuite allo Stato dal d.lgs. 22/1997, con lesione delle sfere di competenza regionale residuale in tema di tariffazione dei servizi pubblici locali, nonché di promozione delle forme di cooperazione tra gli enti locali;
3. contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e di leale collaborazione, i quali impongono che gli interventi in materia siano rapportati alla dimensione territoriale degli interessi e all'individuazione del livello ottimale di allocazione delle diverse funzioni;
4. previsione di un atto di indirizzo e coordinamento in una materia regionale.
Decisione della Corte
Questioni non fondate
Proprio perché si tratta di impianti di «preminente interesse nazionale», la valutazione relativa alla loro individuazione deve necessariamente essere attribuita allo Stato, in coerenza con il principio di sussidiarietà, in vista dell'obiettivo del soddisfacimento dell'esigenza unitaria di una dislocazione strategica degli impianti sull'intero territorio nazionale.
Non sussiste violazione del principio di leale collaborazione: la forma di coinvolgimento prevista nella forma del “sentita” la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. 281/1997 si rivela adeguata, incidendo la predetta attività su competenze regionali (governo del territorio, tutela della salute) concorrenti, in ordine alle quali spetta comunque allo Stato dettare i principi fondamentali.
La competenza statale per la predisposizione di un piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale non impedisce alle Regioni di predisporre propri piani territoriali sulla base dei quali, peraltro, solo lo Stato può provvedere a definire – «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» e «sentita la conferenza unificata» – un adeguato piano nazionale.
Con specifico riferimento alla determinazione, da parte dello Stato, dei criteri generali differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali dei rifiuti nonché le linee guida per gli ambiti territoriali ottimali (articolo 195, lettera m), già l'articolo 18, comma 1, lettera i), del d.lgs. 22/1997 attribuiva una simile competenza allo Stato. Tale attribuzione è in linea con l'esigenza di una individuazione dei predetti criteri generali uniforme ed omogenea sul territorio nazionale, incidendo i medesimi sia sulla materia del governo del territorio di competenza regionale concorrente, in ordine alla quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, sia sulla materia di competenza statale esclusiva della tutela dell'ambiente.
Non essendo possibile individuare una materia prevalente alla quale ricondurre la norma impugnata, la previsione del raggiungimento di un'intesa con
La previsione della competenza statale in tema di linee guida per la definizione delle gare d'appalto per la concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (lettera n) non determina alcuna lesione delle sfere di competenza regionale, poiché essa, attenendo, fra l'altro, all'identificazione dei «requisiti di ammissione delle imprese e dei relativi capitolati» alle gare, costituisce esercizio della competenza statale in tema di tutela della concorrenza, e si rivela in armonia con il principio di leale collaborazione, quanto alle inevitabili interferenze con la materia dei servizi pubblici locali (alla quale deve ricondursi la disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti) di competenza regionale residuale, nella parte in cui stabilisce che la determinazione delle predette linee guida deve avvenire d'intesa con
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 199, comma 9: attribuisce allo Stato ed in particolare al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui «le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale» di gestione dei rifiuti «nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo».
Motivi di censura
L'esercizio del potere sostitutivo avrebbe dovuto essere riconosciuto, in via preliminare, alle Regioni.
Decisione della Corte
Questione fondata
Dall'articolo 120, secondo comma, Cost. non può farsi discendere una riserva a favore della legge statale di ogni disciplina del potere sostitutivo. La legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei comuni, può prevedere anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi.
La disposizione prevede l'intervento sostitutivo dello Stato nel caso in cui le autorità competenti (comuni, province e, per quanto attiene ai rifiuti urbani, le c.d. autorità d'ambito, alle quali partecipano necessariamente gli enti locali) non realizzino gli interventi di cui al piano regionale di gestione dei rifiuti, nei termini e con le modalità ivi stabilite, con grave pregiudizio per l'attuazione dello stesso. Si tratta, dunque, di una ipotesi di sostituzione statale che si attiva direttamente in caso di inerzia degli enti locali in riferimento ad un ambito di competenza regionale costituito dall'attuazione del piano regionale, senza che le Regioni, competenti all'adozione del piano, siano poste nella condizione di esercitare il proprio potere sostitutivo, con conseguente lesione delle relative attribuzioni.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articoli 199, comma 8, e 204, comma 3, secondo periodo: sul conferimento al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del potere sostitutivo statale nei confronti delle Regioni, rispettivamente in tema di approvazione o adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti (articolo 199, comma 8) ed in tema di disposizione di nuovi affidamenti per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (articolo 204, comma 3).
Motivi di censura
L'esercizio del potere sostitutivo viene conferito al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché all'organo di vertice del Governo nazionale; non sono previste garanzie per l'ente sostituendo, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 120, secondo comma, Cost..
Decisione della Corte
Questione non fondata
L'articolo 120, secondo comma, Cost. prevede un potere sostitutivo straordinario, in capo al Governo, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplicitamente indicati; lascia impregiudicata l'ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle Regioni o di altri enti territoriali, in correlazione con il riparto delle funzioni amministrative da essa realizzato e con le ipotesi specifiche che li possano rendere necessari (434/2003).
Gli interventi sostitutivi in esame non sono riconducibili all'ambito di operatività dell'articolo 120 Cost., non essendo connessi ad alcuna delle ipotesi di emergenza istituzionale di particolare gravità ivi contemplate, tali da giustificarne l'attribuzione in via esclusiva al Governo.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 204, comma 3: disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti.
Motivi di censura
Invasione della sfera di competenza residuale della Regione in tema di servizi pubblici locali, volta a disciplinare le attività regionali di vigilanza, controllo e sostituzione dei soggetti incaricati dei servizi pubblici locali, in violazione dell'articolo 117, quarto comma, Cost..
Decisione della Corte
Questione fondata
Solo la legge regionale può, nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei comuni nelle materie di propria competenza, prevedere anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente; egualmente, solo ad essa spetta provvedere a regolare dettagliatamente modalità e termini di esercizio del proprio potere sostitutivo.
La disposizione censurata, avendo ad oggetto la disciplina puntuale di modalità e tempi di esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali in una materia, quella della gestione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti, di competenza regionale, lede la competenza legislativa regionale.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 205, comma 6: le Regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti tramite apposita legge, previa intesa con il Ministro dell'ambiente.
Motivi di censura
Anomalo vincolo amministrativo sulla funzione legislativa regionale, in violazione degli articoli 114 e 117 Cost..
Decisione della Corte
Questione fondata
La sottoposizione a vincoli procedimentali dell'esercizio della competenza legislativa regionale in tema di individuazione di maggiori obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti, che la stessa norma statale impugnata attribuisce alla competenza regionale, determina una lesione della sfera di competenza regionale, posto che la giurisprudenza costituzionale ha già affermato che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 206, commi 2 e 3: il Ministro dell'ambiente può stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati per promuovere l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale e di attuazione dei programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità.
Motivi di censura
Assenza di coinvolgimento delle Regioni, in violazione del principio di leale collaborazione, nonché dell'articolo 118 Cost., tenuto conto dell'impatto che le attività previste possono avere sul territorio regionale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
L'ambito normativo inerente alla disciplina degli accordi e dei contratti di programma finalizzati a promuovere l'impiego, su tutto il territorio nazionale, di tecniche volte ad assicurare livelli più elevati di tutela dell'ambiente (mediante la promozione dell'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale nonché del ritiro dei beni di consumo al termine del ciclo di utilità) è riconducibile, in via prevalente, alla competenza statale esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, con conseguente esclusione della necessità di forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 208, comma 10: in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevede che, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del d.lgs. 112/1998.
Motivi di censura
La disposizione disciplina il potere sostitutivo dello Stato nel caso di inerzia nella conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti da parte di autorità competenti riconducibili agli enti locali, escludendo il potere delle Regioni di sostituirsi agli enti inadempienti in materie di propria competenza (governo del territorio e tutela della salute, interferenti con la tutela dell'ambiente).
Decisione della Corte
Questione non fondata
La norma si inserisce nell'ambito della disciplina di un articolato procedimento all'esito del quale è attribuito alla Regione il compito di approvare il progetto ed autorizzare la realizzazione e la gestione dell'impianto. Tale procedimento è puntualmente disciplinato al fine di assicurare che il rilascio dell'autorizzazione avvenga sulla base di una complessa istruttoria finalizzata a garantire, in attuazione delle indicazioni della normativa comunitaria, la regolarità della messa in esercizio dei predetti impianti.
Per questo motivo – ed in considerazione della necessità che si giunga in termini di tempo ragionevoli ad una verifica relativa alla sussistenza o meno dei requisiti prescritti per la messa in opera degli impianti – la norma stabilisce che l'istruttoria, che deve svolgersi mediante convocazione di apposita conferenza dei servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti ed i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali interessati nonché con l'eventuale ausilio delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, si concluda entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione o con il diniego motivato della stessa da parte dell'ente competente, e cioè della Regione. E' in sostituzione di quest'ultima – ed a protezione dei richiamati interessi costituzionali – che la disposizione in esame prescrive l'operatività dei poteri sostitutivi statali di cui all'articolo 5 del d.lgs. 12/1998, senza con ciò escludere l'esercizio, da parte delle Regioni, di un proprio potere sostitutivo, inerente alle proprie competenze, in ordine all'espletamento delle singole fasi del procedimento istruttorio.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 211, comma 3: in caso di mancata approvazione o autorizzazione da parte della Regione, nei termini di tempo prescritti, del progetto o della realizzazione di un impianto di ricerca o sperimentazione, l'interessato può rivolgersi direttamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Motivi di censura
La disposizione pone nel nulla qualunque motivazione che
Decisione della Corte
Questione non fondata
La possibilità, accordata dalla norma censurata all'interessato, di adire direttamente l'amministrazione centrale nell'eventualità che
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 212, comma 2: sulla composizione dell'albo nazionale dei gestori ambientali.
Motivi di censura
Prevedendo un aumento del numero dei componenti del comitato nazionale a favore del ministero dell'ambiente (comma 2), con contestuale riduzione dei componenti di nomina regionale, determinerebbe la lesione delle prerogative regionali nelle materie della tutela dell'ambiente, della tutela della salute e del governo del territorio, in quanto i rappresentanti delle Regioni non potrebbero condizionare la definizione delle linee guida in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Sia il comitato nazionale sia le sezioni regionali e provinciali sono organi dell'albo nazionale dei gestori ambientali, le cui competenze sono essenzialmente costituite dalla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti, nonché di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero degli stessi, da parte delle imprese che chiedano l'iscrizione al medesimo albo, in vista del principale obiettivo della garanzia del rispetto, da parte delle predette imprese, dei livelli omogenei di tutela dell'ambiente, in tutto il territorio nazionale. Detti organi operano, pertanto, in funzione del soddisfacimento delle predette esigenze unitarie, in un ambito riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, sicché la riduzione del numero dei componenti di derivazione regionale all'interno dei medesimi non determina alcuna lesione delle sfere di competenza regionale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 199, comma 9, del d.lgs. 152/2006, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui “le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale” di gestione dei rifiuti “nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo”; dell'articolo 204, comma 3, nella parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti; dell'articolo 205, comma 6, nella parte in cui assoggetta ad una previa intesa con il Ministro dell'ambiente l'adozione delle leggi con cui le Regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti; inammissibili o infondate tutte le altre questioni.