Sentenza n.248 - deposito 24 2009

Incidenti rilevanti


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i) e j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Articolo 2, comma 1: la Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.

Articolo 2, comma 2, lettere c) e d): la Giunta regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e controlli e provvede alla individuazione e perimetrazione delle aree ad elevato livello di concentrazione degli stabilimenti pericolosi.

Articolo 2, comma 3, lettere h), i) e j): la Regione individua gli stabilimenti con maggiori possibilità di incidente rilevante; definisce il programma regionale dei controlli e l'organizzazione delle verifiche ispettive; adotta gli indirizzi per la più adeguata localizzazione dei nuovi stabilimenti.



 


Motivi del ricorso


Violazione della competenza legislativa esclusiva statale a determinare gli standard omogenei di tutela dell'ambiente, in contrasto con la normativa statale, attuativa della normativa comunitaria, che ha attribuito ad organi statali le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La disciplina comunitaria impone che nella materia sia assicurato un elevato livello di tutela, secondo i principi della precauzione e dell'azione preventiva, nonché della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente. Il d.lgs. 334/1999 attuativo della normativa comunitaria ha attribuito alle Regioni la disciplina delle competenze amministrative relative agli incidenti rilevanti, in linea con il d.lgs. 112/1998.

Le norme comunitarie e statali che disciplinano il settore ineriscono alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'articolo 117, terzo comma, Cost.. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia (32/2006; 214/2005; 407/2002).

In tema di pericoli di incidenti rilevanti, il d.lgs. 334/1999 - ed in specie l'articolo 18, che rinvia all'articolo 72 del d.lgs. 112/1998 - può essere considerato come disciplina generale in materia, risultando in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V.

Le disposizioni censurate si collocano tutte nell'ambito delimitato dalla normativa statale.

La prevista attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione demanda la stessa legge statale, sia pure in attesa dell'accordo di programma previsto dalla medesima (32/2006 e 214/2005).



 


Dichiarazione:


Dichiara la questione infondata.