Sentenza n.235 - deposito 23 2009


Giudizi principali di legittimità costituzionale degli articoli da 299 a 318 nonché degli allegati da I a V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte e Puglia Le censure formulate ineriscono alla parte VI del Codice dell'ambiente (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente).


Contenuto delle disposizioni impugnate


Articolo 299, comma 5: con decreto ministeriale sono definiti i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale.



Motivi di censura

Manca, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale, qualsiasi forma di intervento regionale.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente deve garantire un elevato livello di tutela, inderogabile dalle altre discipline di settore. La normativa, rimessa in via esclusiva allo Stato, prevale su quella dettata dalle Regioni in materie di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente e, quindi, altri interessi: la disciplina statale di tutela dell'ambiente rappresenta un limite alla disciplina che le Regioni dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze loro proprie.



Contenuto delle disposizioni impugnate

Articoli 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2: disciplinano l'azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale, attribuendo all'amministrazione statale, in particolare, il potere di chiedere informazioni all'operatore, di ordinargli specifiche misure di prevenzione o ripristino, nonché di assumere direttamente tali misure.



Motivi di censura

Attribuendo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il potere di ordinare interventi incidenti direttamente sul territorio, senza neppure consultare gli enti territoriali interessati, le disposizioni violerebbero il principio di leale collaborazione e quello di sussidiarietà.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La prevalenza della disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente sulla disciplina dettata dalle Regioni, in materie di loro competenza, in ordine all'uso o alla fruizione dell'ambiente stesso, non consente di ravvisare, nella specifica materia del danno ambientale, il presupposto dell'applicazione del principio di leale collaborazione, cioè la «interferenza» fra competenze legislative statali e regionali.

La circostanza che lo Stato non sia obbligato ad allocare le funzioni amministrative di prevenzione e riparazione del danno ambientale secondo moduli collaborativi non esclude, peraltro, che il contenuto della scelta allocativa compiuta dal legislatore statale possa essere censurato in relazione al parametro rappresentato dall'articolo 118 Cost. quest'ultimo, infatti, nel vincolare naturalmente anche le scelte allocative compiute in sede di esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato, esprime un criterio di preferenza a favore del livello amministrativo più vicino ai cittadini, al quale può derogarsi solo in presenza di esigenze di esercizio unitario, che giustifichino l'attribuzione della competenza all'amministrazione statale.

Nel caso in esame, la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative trova una giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale.



Contenuto della disposizione impugnata

Articolo 306, commi 1, 2 e 5: sulla determinazione delle misure di ripristino ambientale; prevede, in particolare, che l'operatore individui le possibili misure e le presenti per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (comma 1), il quale individua quali misure debbano essere attuate (comma 2), assicurando la partecipazione dei soggetti interessati (comma 5).



Motivi di censura

Nel riservare allo Stato «tutte le funzioni riguardanti le misure di ripristino ambientale», la disposizione si porrebbe in contrasto con diversi parametri costituzionali, poiché la competenza legislativa statale in materia di danno ambientale si intreccia con la competenza regionale in tema di tutela della salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali; lederebbe anche i principi di sussidiarietà e differenziazione (richiamati anche dalla legge delega), i quali impongono che l'attribuzione allo Stato di funzioni amministrative avvenga con la collaborazione delle Regioni interessate.



Decisione della Corte

Questione non fondata

In materia di danno ambientale non può sussistere alcuna «interferenza» fra competenza legislativa statale e regionale, considerata la prevalenza della prima, finalizzata alla tutela dell'ambiente, sulla seconda, che inerisce invece all'uso e alla fruizione del bene ambiente.

La scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative relative al ripristino ambientale trova giustificazione nell'esigenza di assicurare che lo svolgimento di esse risponda a criteri di uniformità e unitarietà.



Contenuto delle disposizioni impugnate

Articoli 312 e 313: disciplinano l'ordinanza per il risarcimento del danno ambientale e la relativa istruttoria; sulla base della istruttoria dettagliatamente regolata dall'articolo 312, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può, anziché promuovere in giudizio l'ordinaria azione risarcitoria, adottare una ordinanza immediatamente esecutiva che ingiunge al responsabile del danno il ripristino ambientale, a titolo di risarcimento in forma specifica, oppure, ove questo risulti impossibile o eccessivamente oneroso, il pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento per equivalente.



Motivi di censura

Violazione del principio di leale collaborazione e del principio di sussidiarietà: le norme censurate non prevedono alcun coinvolgimento degli enti regionali e locali nel procedimento per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale che ingiunge il ripristino ambientale.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Non è rinvenibile, in tema di danno ambientale, alcuna «interferenza» fra competenze legislative che imponga l'applicazione del principio di leale collaborazione; la scelta legislativa di attribuire all'amministrazione statale, anziché alle diverse amministrazioni regionali, il potere di adottare l'ordinanza che ingiunge al responsabile del danno ambientale il risarcimento trova una ragionevole giustificazione nell'esigenza di assicurare che tale speciale potere amministrativo venga esercitato secondo criteri di uniformità e unitarietà.



 


Dichiarazione:


Dichiara le censure parte inammissibili e parte infondate.