Giudizi principali di legittimità costituzionale degli articoli 23, in relazione all'allegato III alla parte seconda, 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, commi 1, 2 e 3, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, commi 1, 3 e 5, nonché l'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche Premessa La Corte analizza il contenuto dei ricorsi nella parte in cui viene contestata la legittimità costituzionale delle norme contenute nel Codice dell'ambiente relativamente alla disciplina del procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articolo 23, comma 4: esclude dalla VIA i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile, come pure i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.
Motivi di censura
Violazione della normativa comunitaria (la direttiva 85/337/CEE esclude
Decisione della Corte
Questione non fondata
La direttiva 85/337/CEE prevede l'esclusione della VIA per le sole opere relative alla difesa nazionale, ma non è inibito allo Stato prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo (cfr. articolo 23, comma 5, secondo il quale l'autorità competente può, per determinati tipi di opere di carattere temporaneo, comunicare alla commissione europea, prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano l'esenzione stessa).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articoli 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3: sono sottoposti a VIA, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni.
Motivi di censura
1. Violazione dei princípi e criteri direttivi della l. 308/2004, in particolare del principio di sussidiarietà e delle competenze regionali delineate dal d.lgs. 112/1998;
2. lesione delle prerogative riconosciute alle Regioni in materia di governo del territorio e di tutela della salute;
3. assenza di adeguate forme di partecipazione delle Regioni;
4. lesione delle attribuzioni regionali: non venendo in rilievo funzioni amministrative che presuppongono un intervento unitario statale, la competenza per le opere e gli interventi non soggetti ad autorizzazione statale non può che spettare alle Regioni, anche se si tratta di opere che interessano più Regioni o che comunque recano un impatto su più territori regionali.
Decisione della Corte
Questioni non fondate
1. Sotto il profilo dell'eccesso di delega, già l'articolo 71, comma 1, lettera a), del d.lgs. 112/1998, attribuiva alla competenza dello Stato, tra le altre, le opere e gli impianti il cui impatto ambientale investe più Regioni;
2. la materia che viene in rilievo nella normativa sulla valutazione d'impatto ambientale è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato; anche se possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente il citato titolo di legittimazione statale; il principio di leale collaborazione non può assumere rilievo nel procedimento di formazione degli atti legislativi al di là di quanto lo stesso legislatore delegante abbia espressamente previsto;
3. vertendosi in materia di competenza esclusiva dello Stato, spetta al legislatore nazionale attribuire le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo. L'attribuzione ad organi centrali delle competenze amministrative si giustifica, alla luce del principio di sussidiarietà, in quanto vengono in rilievo procedimenti amministrativi che, incidendo su più territori regionali, necessitano di una gestione unitaria per assicurare uno svolgimento adeguato delle relative funzioni;
4. l'articolo 35, comma 1, del Codice prevede comunque il coinvolgimento, mediante parere, delle Regioni interessate per le opere e i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 26: disciplina la fase introduttiva del procedimento di VIA.
Motivi di censura
Violazione delle competenze regionali: verrebbe eluso l'obbligo (anche solo) di informare gli enti locali direttamente coinvolti dal progetto medesimo, e perfino gli enti di gestione delle aree naturali protette; violazione anche della direttiva 85/337/CEE che, all'articolo 6, comma 1, impegna gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione; estremo dettaglio nella disciplina della fase introduttiva del procedimento.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La direttiva 85/337/CEE si limita ad enunciare il principio del coinvolgimento delle autorità che possono essere interessate al progetto, lasciando poi agli Stati membri il potere di modulare, nell'esercizio della propria discrezionalità nella fase di attuazione della prescrizione comunitaria, lo svolgimento dell'iter procedimentale.
Quanto alla censura riguardante il dettaglio della disposizione, vertendosi in una materia (tutela ambientale) di esclusiva competenza dello Stato, non viene neppure in rilievo la dicotomia "norme di principio - norme di dettaglio": tale differenziazione opera soltanto nei confronti delle materie di competenza concorrente, con esclusione, dunque, delle materie tanto di competenza esclusiva dello Stato, quanto di competenza residuale delle Regioni (401/2007).
Dichiarazione:
Dichiara le censura parte inammissibili e parte infondate.