Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 7 marzo 2000, con la quale l'Assemblea ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, riguardante opinioni espresse dagli onorevoli F.M. e T.M. nei confronti del dott. G.C., promosso con ricorso 2 giugno 2000 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Con la deliberazione censurata, l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali pende procedimento penale per reato di diffamazione a mezzo stampa per le dichiarazioni rilasciate nel corso di una conferenza stampa a carico dei deputati F.M. e T.M. concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione.
Motivi del ricorso
Le dichiarazioni rese da entrambi i deputati sono connesse in modo alquanto generico con l'attività politica dagli stessi svolta e in particolare con gli atti per i quali la Giunta per le autorizzazioni a procedere aveva motivato la proposta di deliberazione all'Assemblea: non si ravvisa una specifica relazione con atti della funzione parlamentare.
Decisione della Corte
La Corte ha sempre affermato, e ancora ribadito dopo l'entrata in vigore della l. 20 giugno 2003, n. 140, che non ogni opinione espressa da un parlamentare rientra nella previsione dell'art. 68 della Costituzione (altrimenti l'immunità si risolverebbe in un privilegio personale confliggente in modo irrimediabile con i principi costituzionali fondamentali e con i diritti degli altri soggetti) e inoltre che rientrano nella sfera dell'insindacabilità non solo le opinioni manifestate con atti tipici della funzione parlamentare, ma anche le attività non tipizzate, che si devono considerare coperte dalla garanzia dell'art. 68 se si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, innominati, ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare solo e in quanto rivesta tale carica. Deve sussistere un nesso funzionale tra opinione espressa e attività non genericamente politica, ma parlamentare, anche se le caratteristiche di quest'ultima e quindi dello stesso nesso funzionale non possono essere rigorosamente definite in astratto in ragione dell'inscindibile legame tra conflitto e singola fattispecie (sentenza 120/2004). Non è decisiva la localizzazione dell'attività all'interno o all'esterno del Parlamento. Riguardo alla divulgazione di opinioni espresse dai parlamentari, rileva la sostanziale identità di contenuti tra l'opinione espressa in un atto tipico e il messaggio che divulga quell'opinione. Durante la conferenza stampa i due deputati hanno esposto i motivi che li inducevano ad astenersi dalla partecipazione al convegno sul riciclaggio, motivi che erano già stati comunicati da F.M. al presidente della commissione antimafia e da T.M. al capo del gruppo di appartenenza. Entrambe le comunicazioni effettuate costituiscono esplicazione di attività parlamentare: la commissione antimafia, commissione parlamentare d'inchiesta, costituisce articolazione del Parlamento e parlamentari sono le attività che si svolgono al suo interno o con riguardo al suo funzionamento (219/2003) e i gruppi parlamentari costituiscono uno dei modi, se non il principale, di organizzazione delle forze politiche in seno al Parlamento, riflesso istituzionale del pluralismo politico (49/1988).
Dichiarazione:
Dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dai deputati M. e M., per i quali pende procedimento penale davanti al GUP del Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni.