Giudizi principali di legittimità costituzionale degli articoli da 73 a 140 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) promossi dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche Le censure formulate si riferiscono alla sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) della parte III (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articolo 73, comma 2: indica gli strumenti attraverso i quali raggiungere gli obiettivi per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee.
Motivi di censura
Violazione delle prerogative regionali nella materia concorrente del governo del territorio: gli strumenti, per definizione, non attengono a norme di principio, e comunque, non si prevede che la redazione dei contenuti normativi venga operata previa intesa con i rappresentanti regionali, con violazione del principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La previsione degli strumenti è formulata a livello generale, organizzativo, al fine di assicurare standard omogenei sul territorio nazionale, in ordine alle modalità di conseguimento degli obiettivi. Nella materia ambientale, lo Stato non si limita a porre principi, come nelle materie di legislazione concorrente: il fatto che la competenza statale non escluda la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, nell'esercizio della loro competenza in materia di governo del territorio e di tutela della salute, non comporta che lo Stato debba necessariamente limitarsi, quando individui l'esigenza di interventi di questa natura, a stabilire solo norme di principio.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 75, comma 4: con decreto ministeriale sono modificati gli allegati alla parte III del medesimo decreto legislativo, per dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche tecniche delle direttive, recepite nella parte III.
Motivi di censura
La norma attribuirebbe ad organi statali il compito di attuare normative comunitarie di modifica di modalità esecutive, incidenti su aspetti di dettaglio, e un potere regolamentare in materia non di competenza esclusiva dello Stato, con violazione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni; violazione del principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Nelle materie di potestà legislativa esclusiva, quale è la tutela dell'ambiente, lo Stato può dare attuazione alle direttive comunitarie, in particolare riguardo all'assolvimento di obblighi comunitari generali per tutto il territorio dello Stato.
Nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, lo Stato non si limita a dettare norme di principio, anche riguardo alle funzioni amministrative, la cui attribuzione può essere disposta in base ai criteri generali dettati dall'articolo 118, primo comma, Cost..
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 75, comma 5: le Regioni pongono in essere azioni dirette all'acquisizione di informazioni finalizzate al controllo e monitoraggio sullo stato di qualità delle acque ed alla trasmissione al dipartimento tutela acque interne e marine dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) dei dati conoscitivi relativi all'attuazione del decreto legislativo, nonché di quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo modalità da indicare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.
Motivi di censura
La mancata previsione di destinare le risorse aggiuntive che occorrono a coprire gli oneri conseguenti all'espletamento delle azioni necessarie comporta la violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione riguarda la divulgazione, da parte delle Regioni, delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e la trasmissione al dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del d.lgs. 152/2006, e di quelli prescritti dalla disciplina comunitaria.
L'obbligo di divulgazione va inquadrato nell'ambito della normativa in tema di informazione ambientale, che grava sulla pubblica amministrazione ed è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, attuativo della direttiva 2003/4/CE (sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale); l'obbligo di trasmissione rimette le informazioni sullo stato di attuazione della parte III del Codice dell'ambiente al coordinamento esercitato dallo Stato, non in quanto titolare della potestà legislativa esclusiva in materia ambientale, ma nell'ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi, riguardo ai quali lo Stato fissa i livelli essenziali delle prestazioni, ma la cui attuazione compete a tutti gli organi di amministrazione.
Alla raccolta sistematica, alla elaborazione dei dati e delle informazioni a livello locale, gli enti sono già tenuti in base alla normativa citata (articolo 11 del d.lgs. 195/2005), visto anche il carattere tecnico del coordinamento esercitato dall'APAT.
La necessità di risorse aggiuntive è postulata dall'articolo 119 Cost. per perseguire scopi ulteriori rispetto al normale svolgimento di funzioni e tali da comportare rilevanti aggravi di spesa, circostanza non allegata nel ricorso.
Il rispetto dell'autonomia delle Regioni, necessario anche sotto il profilo della provvista di mezzi finanziari per fronteggiare nuovi oneri, è assicurato dalla previsione circa l'attuazione di tale forma di collaborazione previa intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 87, comma 1: prevede l'intesa con il ministero delle politiche agricole e forestali nella designazione, da parte delle Regioni, delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo.
Motivi di censura
Violazione della competenza legislativa regionale, trattandosi di funzioni che erano già state interamente trasferite alle Regioni.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione è inserita nell'ambito del capo II della sezione II, dedicato alle acque a specifica destinazione e ha ad oggetto le acque marine e costiere. A differenza delle acque dolci interne, che hanno un preciso collegamento al bacino territoriale di riferimento, in cui si configura la competenza regionale, la disposizione coinvolge interessi cui sovrintendono organi statali.
La molluschicoltura deve essere ascritta all'ambito materiale della pesca (articolo 1, comma 2, del d.lgs. 26 maggio 2004, n. 153 attuativo della l. 38/2003 in materia di pesca marittima).
La disciplina è, dunque, estranea alla materia dell'agricoltura, e non è neanche riconducibile sic et simpliciter alla materia dell'ambiente. La pesca è infatti materia di competenza legislativa residuale delle regioni (81/2007). Concorrono però con essa anche competenze statali connesse principalmente, ma non esclusivamente, alla tutela dell'ecosistema e competenze concorrenti: tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio (213/2006). Occorre applicare il principio di leale collaborazione, postulandosi la necessità di intese a livello attuativo, nell'individuazione degli ambienti marini in cui tutelare le popolazioni naturali di molluschi e garantire la buona qualità dei prodotti della molluschicoltura.
La concorrenza significativa con la materia "pesca" è quella della "tutela dell'alimentazione", di potestà legislativa concorrente, ciò che giustifica la collaborazione della Regione con lo Stato, quindi con il competente ministero delle politiche agricole e forestali.
Dichiarazione:
Dichiara le censure parte inammissibili e parte infondate.