Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), promosso dalla Provincia autonoma di Trento
Contenuto delle disposizioni impugnate
Salva la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
Motivi del ricorso
La disposizione statale assoggetta
Violazione dell'articolo 10 della l. Cost. 3/2001 in quanto la norma limita le attribuzioni statutarie; contrasto con il “principio di certezza del diritto”, poiché la disposizione in esame contraddice lo stesso articolo 8 del d.lgs. 42/2004, che salvaguarda la posizione delle Regioni speciali.
Decisione della Corte
Questione fondata
Secondo la giurisprudenza costituzionale formatasi nella vigenza del codice del 2004 il paesaggio è un valore “primario” e “assoluto” (182 e 183 del 2006; 367/2007 e 180/2009).
Per paesaggio deve intendersi la morfologia del territorio regionale; esso riguarda l'ambiente nel suo aspetto visivo. In tal senso, l'articolo 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della “tutela del paesaggio” senza alcun'altra specificazione. E' lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale (367/2007).
La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato; il predetto titolo di competenza statale riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia (378/2007).
Le disposizioni della l. Cost. 3/2001 non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e sono attualmente invocabili (articolo 10 della stessa l. Cost. 3/2001) solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite.
La competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, Cost., lettera s), Cost. non può operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, poiché essa è espressamente riservata alla sua competenza legislativa primaria.
In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e Bolzano relativamente alle attribuzioni in materia di tutela del paesaggio, l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 131, comma 3, del d.lgs. 42/2004, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 63/2008, va estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 131, comma 3, del d.lgs. 42/2004, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 63/2008, nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.