Sentenza n.216 - deposito 14 2009

IRAP


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale “10.000 alloggi per il 2012” approvato con deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2006.



 


Motivi del ricorso


Disciplinando la base imponibile dell'IRAP, tributo statale, la disposizione lede la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile dello Stato e il principio di eguaglianza, in quanto introduce un ingiustificato privilegio per i cittadini della Regione Piemonte.



 


Decisione della Corte


Questione fondata

L'IRAP, in quanto istituita e disciplinata dalla legge dello Stato, è un tributo che ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. La circostanza che il gettito sia in gran parte destinato alle Regioni e che alcune funzioni di riscossione siano ad esse affidate non fa venir meno la natura statale dell'imposta e non fa di essa uno dei «tributi propri» della Regione, ai quali fa riferimento l'articolo 119 Cost. (193/2007).

Dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato consegue che la disciplina, anche di dettaglio, dell'IRAP è riservata alla legge statale e che l'intervento del legislatore regionale è ammesso solo nei termini stabiliti dallo Stato (396/2003). Il d.lgs. 446/1997, istitutivo, tra l'altro, anche dell'IRAP, consente alla legge regionale di intervenire su alcuni aspetti sostanziali e procedurali della sua disciplina, ma non di modificarne la base imponibile.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 43, della l. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), a norma del quale l'IRAP assume la natura di tributo proprio della Regione e in futuro – a partire dal 2010 - sarà istituita con legge regionale (articolo 42, comma 7, d.l. 207/2008) non modificano sostanzialmente la disciplina dell'IRAP, che rimane statale.

La disciplina del tributo posta dallo Stato, che continua a regolare compiutamente la materia e a circoscrivere gli ambiti di intervento del legislatore regionale, consente alle Regioni – sia pure nei limiti stabiliti dalle leggi statali – di modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché di introdurre speciali agevolazioni, ma vietano loro di modificare le basi imponibili.



 


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della l.r. Piemonte 12/2008.