Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione) e dell'articolo 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall'articolo 14, comma 8, della stessa l.p. 2/2008
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articolo 8, comma
Articolo
Motivi di censura
La disciplina dei titoli idonei a determinare l'accesso agli studi superiori spetta soltanto allo Stato. La disciplina dell'esame di Stato rientra tra le norme generali sull'istruzione. Il superamento dell'esame di Stato consente di conseguire un titolo di studio che abilita al passaggio da un ciclo di istruzione al successivo e all'accesso agli studi universitari e alle professioni. La disposizione disciplina una nuova fattispecie di esame di Stato ed è quindi estranea sia alla potestà esclusiva in materia di formazione professionale, sia alla potestà concorrente in materia di istruzione, attribuita alla Provincia dallo Statuto.
Decisione della Corte
Questione fondata
In materia di istruzione e formazione professionale,
L'articolo 117 Cost. non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; non ricorrono, quindi, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 10 della l. Cost. 3/2001[1].
La legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate deve essere valutata alla luce delle norme dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. Occorre accertare se esse rientrino nella materia dell'istruzione, di potestà legislativa concorrente, o in quella della formazione professionale, rimessa alla potestà legislativa primaria della Provincia. Nella prima ipotesi, occorre anche stabilire quali siano i principi della legislazione statale e se le disposizioni impugnate rispettino tali principi.
L'esame previsto dagli articoli 8 e 12 della l.p. 2/2008 è diverso da quello regolato dalla legislazione statale; così facendo, la l.p. 2/2008 ha invaso la sfera di competenze riservata allo Stato.
Sono pertanto illegittimi l'articolo 8, comma 1, della l.p. 2/2008, limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 12» e l'intero articolo 12 della stessa legge.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 12-bis, l.p. 40/1992, come sostituito dall'articolo 14, comma 8, della l.p. 2/2008: chi ha superato l'esame previsto al termine di un corso di qualifica almeno triennale della formazione professionale può proseguire gli studi al quarto anno di istituto professionale statale dello stesso indirizzo o indirizzo affine, eventualmente previo superamento di esami integrativi limitatamente all'area linguistica e matematica.
Motivi di censura
Disciplinando il passaggio dalla formazione all'istruzione secondaria superiore, la disposizione andrebbe oltre l'ambito delle potestà legislative esclusiva e concorrente attribuite alle Province autonome, ricadendo la relativa disciplina tra le norme generali sull'istruzione, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione regola un passaggio tra il sistema della formazione professionale a quello dell'istruzione secondaria superiore, nel quale la legge statale inquadra gli istituti professionali statali. Poiché tale passaggio disciplina l'accesso all'istruzione secondaria superiore, lo stesso ricade nella materia dell'istruzione, di potestà legislativa concorrente.
Il passaggio previsto dalla disposizione impugnata è diverso rispetto a quello regolato a livello nazionale, che consente il passaggio dal sistema di istruzione secondaria superiore a quello della formazione professionale facendo riferimento all'acquisizione di crediti certificati (l. 53/2003 e articolo 6 d.p.r. 257/2000).
La disciplina del passaggio tra sistemi rientra tra i principi fondamentali della materia dell'istruzione: il sistema della formazione professionale e quello dell'istruzione costituiscono parti distinte del sistema nazionale di istruzione. Per connetterli, vanno adottate norme di raccordo necessariamente poste dallo Stato, dal momento che non possono variare a seconda dell'area territoriale di riferimento.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della l.p. Bolzano 2/2008, limitatamente alle parole "ai sensi dell'articolo