Sentenza n.209 - deposito 9 2009

Edilizia residenziale pubblica


Giudizio per conflitto di attribuzioni tra enti sorto a seguito degli articoli 4, comma 3, 6, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana degli alloggi a canone sostenibile) promosso dalla Provincia autonoma di Trento


Contenuto delle disposizioni impugnate


Stabilisce la quota di cofinanziamento comunale in relazione a ciascuna proposta di intervento (articolo 4, comma 3); indica le finalità dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (articolo 6, comma 1) tra cui il recupero o la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale mediante iniziative attivate sia da operatori pubblici sia da operatori privati (articolo 6, comma 2) e l'incremento della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati (articolo 6, comma 3); prevede che gli alloggi realizzati o recuperati da operatori privati sono locati a canone agevolato secondo misure prestabilite (articolo 6, comma 4); specifica le caratteristiche irrinunciabili dei programmi di riqualificazione urbana di cui all'articolo 6, comma 1 (articolo 7); dispone che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto le Regioni e le Province autonome predispongono gli appositi bandi di gara (articolo 8), demanda ad un successivo provvedimento la nomina della commissione per la selezione delle proposte presentate dai comuni da ammettere al finanziamento e specifica la composizione della commissione (articolo 9); nel caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di intervento, il Ministero delle infrastrutture esercita poteri sostitutivi secondo con modalità che verranno definite con apposito decreto (articolo 10).



 


Motivi del ricorso


La Provincia afferma di essere titolare della potestà legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori, di edilizia sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblica, e di assistenza e beneficenza pubblica; nelle medesime materie spettano alla Provincia le relative funzioni amministrative.


Decisione della Corte


Premessa

Le norme impugnate incidono nelle materie dell'urbanistica, dell'edilizia sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico e dell'assistenza e beneficenza pubblica, attribuite dallo Statuto di autonomia alla competenza legislativa primaria delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La competenza primaria delle Province autonome nelle materie dell'edilizia residenziale sovvenzionata e dell'assistenza e beneficenza pubblica non preclude allo Stato l'adozione di misure volte a favorire l'accesso dei meno abbienti al mercato delle locazioni.

L'intervento dello Stato in tanto è immune da censure di incostituzionalità, in quanto la disciplina relativa sia contenuta nei precisi limiti delle reali esigenze sottostanti all'interesse invocato e risulti essenziale o necessaria per la sua attuazione» (520/2000).

L'utilizzazione dei fondi statali secondo normative provinciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l. 386/1989, attiene solo alle modalità del loro impiego e non anche alla scelta se impiegarli, ovvero all'individuazione dello scopo da realizzare (28/2003).

Anche dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, i termini della questione non sono cambiati: spetta allo Stato la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, mediante la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale (94/2007), strettamente inerenti al nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana (166/2008).

Il raffronto tra la normativa di rango costituzionale e ordinario, la giurisprudenza della Corte e le norme in esame dimostra che queste ultime non regolano l'offerta di alloggi a canone sostenibile sotto il profilo della sua adeguatezza a garantire un livello minimo della prestazione in rapporto ai bisogni dei ceti meno abbienti. Tale scopo è sotteso al finanziamento in sé e per sé ed al vincolo, gravante anche sulle Province autonome, di utilizzare lo stesso solo per la finalità di alleviare il disagio abitativo.

L'intervento statale diretto ad assicurare una maggiore disponibilità di alloggi a canone sostenibile non può, pertanto, estendersi alle procedure ed alle modalità amministrative con le quali le Province autonome, nell'ambito della loro competenza legislativa esclusiva, cui corrisponde analoga competenza amministrativa, attuano in concreto gli interventi in favore delle categorie destinatarie della prestazione sociale in questione.



Contenuto della disposizione impugnata

Articolo 4, comma 3: fissa la quota di cofinanziamento comunale in relazione a ciascuna proposta di intervento.



Decisione della Corte

Questione fondata

La fissazione in dettaglio della quota di cofinanziamento gravante sui comuni compresi nel territorio della provincia incide sulla sfera di autodeterminazione di quest'ultima nei suoi rapporti con gli enti locali, restringendo in modo indebito sia i margini della programmazione, su scala provinciale, degli interventi in questo campo, sia la competenza della stessa Provincia in materia di finanza locale, stabilita dall'articolo 17 del d.lgs. 268/1992, che costituisce norma di attuazione dello Statuto speciale.

Esorbita dalla competenza dello Stato la determinazione quantitativa della quota di cofinanziamento.



Contenuto della disposizione impugnata

Articolo 6: prescrive i contenuti edilizio-urbanistici dei programmi di riqualificazione urbana. I commi 1 e 3 si limitano a ribadire le finalità del decreto; i commi 2 e 4 specificano i criteri di assegnazione degli alloggi e della determinazione dei canoni di locazione.



Decisione della Corte

Questione fondata

Le prescrizioni dei commi 2 e 4, contenute in un atto amministrativo, entrano nel dettaglio dei criteri di assegnazione degli alloggi e della determinazione dei canoni di locazione, in assenza di una legge che, anche in linea generale, stabilisca criteri e condizioni. Si versa infatti in materie di competenza primaria delle province autonome (edilizia sovvenzionata, assistenza e beneficenza pubblica) e ogni intervento limitativo dello Stato in tali ambiti deve essere stabilito con legge.

La norma censurata, con riguardo ai commi 2 e 4, è costituzionalmente illegittima a doppio titolo, perché limitativa della sfera di competenza legislativa primaria delle province autonome e perché, pur essendo limitativa, non è contenuta in una legge, ma in un atto amministrativo.



Contenuto della disposizione impugnata

Articolo 7: stabilisce le caratteristiche, definite “irrinunciabili”, dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile.



Decisione della Corte

Questione fondata

Violazione, con atto amministrativo, della sfera di competenza primaria della provincia. Si tratta di discipline dettagliate in materia di edilizia ed urbanistica, che, in ogni caso, anche a volerle intendere quali norme di fissazione dei livelli minimi delle prestazioni, avrebbero dovuto essere contenute, almeno nelle linee generali, in una legge.



Contenuto della disposizione impugnata

Articolo 8, comma 1: disciplina i bandi di gara.



Decisione della Corte

Questione fondata

Invasione della competenza amministrativa della provincia, che spetta alla stessa in tutte le materie attribuite alla sua competenza legislativa.



Contenuto della disposizione impugnata

Articolo 9: disciplina le commissioni selezionatrici delle proposte presentate dai comuni.



Decisione della Corte

Questione fondata

Attiene alle procedure attuative del programma provinciale ed incide, pertanto, in un ambito di competenza amministrativa propria della provincia.



Contenuto della disposizione impugnata

Articolo 10: attribuisce al Ministero delle infrastrutture poteri sostitutivi in caso di ritardi nell'attuazione del programma di interventi, con riferimento ai tempi di realizzazione ed alle modalità fissate nei singoli bandi regionali; i poteri sostitutivi sono esercitati con modalità saranno definite con decreto ministeriale.



Decisione della Corte

Questione fondata

L'articolo 120, secondo comma, Cost., prevede che il potere sostitutivo deve essere esercitato secondo procedure previste dalla legge, atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. La disposizione di cui si tratta ha invece natura amministrativa e rinvia genericamente ad un decreto ministeriale la definizione di procedure che la Costituzione esige siano previste dalla legge.

In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle attribuzioni in esame, l'efficacia della sentenza deve essere estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.



 


Dichiarazione:


Dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi agli articoli 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008; annulla, per l'effetto, gli articoli 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto stesso, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano; dichiara che spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'articolo 6, commi 1 e 3, del citato decreto.