Sentenza n.196 - deposito 1 2009


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008 recante “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione” promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano


Contenuto delle disposizioni impugnate


Sostituisce l'articolo 54 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali adottato con d.lgs. 267/2000, che individua le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.

Stabilisce in particolare che al sindaco in quanto ufficiale di Governo compete l'emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica; svolge le funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico (comma 1); concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale (comma 2); attende alla tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica (comma 3); adotta provvedimenti, anche contingibili e urgenti al fine di eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (comma 4); qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi da 1 a 4 comportino conseguenze sulla convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice una apposita conferenza (comma 5); il sindaco segnala alla competente autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea (comma 5); in casi di emergenza connessi al traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, o in presenza di circostanze straordinarie di necessitò dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi (comma 6); se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolte a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati (comma 7).



Motivi di censura

1. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

2. violazione della potestà legislativa e amministrativa in materia di pubblica sicurezza, attribuita al Presidente delle Province autonome in tutte le materie indicate dallo Statuto;

3. violazione della propria potestà legislativa primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, tutela del paesaggio, viabilità, nonché della competenza legislativa secondaria in materia di commercio e di esercizi pubblici.



Decisione della Corte

Questione inammissibile

Inammissibile la censura basata sull'asserita violazione dell'articolo 97 della Cost. e sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione: non sono ammissibili le censure prospettate dalle Regioni e dalle Province autonome rispetto a parametri costituzionali diversi dalle norme che operano il riparto di competenze con lo Stato, qualora non si risolvano in lesioni delle competenze stabilite dalla Costituzione (326/2008).

Le Province autonome di Trento e Bolzano non sono titolari di competenze proprie in materia di ordine pubblico e sicurezza: le attribuzioni previste dallo Statuto sono conferite ai Presidenti delle Giunte provinciali nella loro veste di ufficiali del Governo centrale (211/1988; 129/2009).

Sussiste il rischio che l'esercizio da parte dei sindaci appartenenti ai comuni della Provincia autonoma dei poteri in tema di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'attuale comma 4 dell'articolo 54 del d.lgs. 267/2000, possa sovrapporsi e quindi in effetti ledere le funzioni amministrative affidate al presidente provinciale dagli articoli 20 e 52, secondo comma, dello Statuto regionale. L'articolo 6 del d.l. 92/2008 deve essere interpretato in modo da non produrre uno svuotamento dei poteri dei presidenti delle province autonome, e dunque nel senso che dal suo ambito di applicazione esulano i provvedimenti che l'articolo 20 dello Statuto riserva espressamente all'organo provinciale.



Contenuto della disposizione impugnata

Articolo 54, comma 5: allorché i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto convoca un'apposita conferenza.



Motivi di censura

Violazione dello Statuto speciale, che espressamente attribuisce al presidente della provincia il potere di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Il potere attribuito al Presidente della Giunta provinciale quale ufficiale del Governo costituisce eccezionale conferimento della «competenza di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni», e trova giustificazione nell'interesse preminente dello Stato.

Nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, compete ai Presidenti delle Giunte provinciali l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni, mentre la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 54 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 6 del d.l. 92/2008, potrà applicarsi a tutte quelle altre tipologie di poteri dei sindaci attualmente previste.



Contenuto della disposizione impugnata

Articolo 54, comma 6: disciplina i poteri del sindaco nei casi di emergenza connessa al traffico, o per l'inquinamento, o in presenza di circostanze straordinarie.



Motivi di censura

Violazione della competenza legislativa primaria in materia di turismo e industria alberghiera e della competenza legislativa secondaria in materia di commercio e di esercizi pubblici; nell'esercizio di tali competenze, la provincia ha già da tempo dettato una specifica disciplina legislativa degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali, nonché la relativa applicazione amministrativa.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Il comma esordisce facendo riferimento ai “casi di emergenza” e alle “circostanze straordinarie”: esso riguarda soltanto il potere dei sindaci di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, restando escluso il potere di regolare in via ordinaria gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Un intervento di emergenza tramite l'adozione di queste particolari ordinanze ove ricorrano esigenze di ordine pubblico e sicurezza può giustificare una compressione temporanea della sfera di competenza amministrativa provinciale, fermo comunque il sempre possibile controllo giurisdizionale, caso per caso, da parte del giudice comune o della stessa Corte in sede di conflitto fra gli enti.



Contenuto del provvedimento impugnato

Fornisce la definizione di incolumità pubblica e di sicurezza urbana; specifica le situazioni in presenza delle quali il sindaco può intervenire.



Motivi di censura

Lesione delle competenze della Provincia autonoma in tema di sicurezza ed ordine pubblico.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Il sindacato costituzionale è circoscritto al profilo concernente l'area delle competenze dello Stato e della provincia autonoma ed alla verifica di un'eventuale menomazione di queste ultime da parte del provvedimento impugnato.

La Provincia di Bolzano non è titolare di attribuzioni proprie in materia di sicurezza e ordine pubblico, sicché il conflitto sotto tale profilo deve essere rigettato.



 


Dichiarazione:


Dichiara non fondate tutte le questioni sollevate.