Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1251, lettere c-bis e c-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2007) promosso dalla Regione Veneto
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 1251 prevede che il fondo per le politiche della famiglia (istituito dall'articolo 19, comma 1, del d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2006) può essere destinato a:
a) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie; a tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove una intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. 281/1997, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le Regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona (lettera c-bis);
b) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della l. 269/1998 (lettera c-ter).
Motivi del ricorso
1. Le disposizioni intervengono nella materia delle politiche sociali, che rientra tra quelle rimesse alla potestà legislativa residuale delle Regioni;
2. ledono quindi l'autonomia amministrativa e finanziaria regionale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
1. Il fondo per le politiche della famiglia è stato istituito dall'articolo 19, comma 1, del d.l. 223/2006, convertito dalla l. 248/2006; in seguito, l'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252, della l. 296/2006 ha stabilito le finalità di impiego del fondo e ha previsto un incremento dello stesso rispetto alle originarie risorse;
2. la sentenza 50/2008 ha definito le questione di costituzionalità dell'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252, della l. 296/2006, e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1252 (in riferimento ai precedenti commi 1250 e 1251) nella parte in cui non ha previsto il coinvolgimento delle Regioni nella fase di ripartizione degli stanziamenti del fondo. La sentenza 50/2008 ha rilevato la finalità complessiva e unitaria che si è inteso perseguire con i commi in 1250, 1251 e 1252 dell'articolo 1 della l. 296/2006, finalità che si sostanzia nella previsione di interventi di politica sociale volti a rimuovere o superare le situazioni di bisogno o di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, con la conseguente riconducibilità delle norme ivi previste all'ambito materiale dei servizi sociali di spettanza regionale, e ha rilevato come nelle norme stesse siano presenti ulteriori specifiche finalità, che possono essere ricondotte anche ad ambiti materiali di competenza esclusiva dello Stato;
3. in particolare, la previsione volta a sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia a danno dei minori, trattandosi di misure finalizzate a prevenire la commissione di gravi fatti di reato, rinviene una specifica legittimazione nella competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza, nonché in quella dell'ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.) (50/2008). Considerando che la normativa si poneva all'incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale, senza che fosse individuabile un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri e in assenza di criteri contemplati in Costituzione, la sentenza ha ritenuto che, avendo riguardo alla natura unitaria e indivisa del fondo, si giustificasse l'applicazione del principio di leale collaborazione, principio che deve essere attuato con lo strumento dell'intesa con la conferenza unificata rispetto «anche a quanto disposto dal comma 1250» (50/2008);
4. le norme in esame si inseriscono in piena coerenza logica e sistematica, nel preesistente quadro normativo costituito dai commi 1250, 1251 e 1252 dell'articolo 1 della l. 296/2006, già scrutinato con la sentenza 50/2008, che ha ravvisato nelle disposizioni medesime una generale finalità di politica sociale, così riconducendole, nel loro insieme, all'ambito materiale dei “servizi sociali” ed ha ritenuto, altresì, per alcuni specifici profili di disciplina, la sussistenza di potestà legislative esclusive dello Stato. Della medesima finalità di politica sociale partecipano anche le norme in esame, che, inserendosi nel suddetto contesto normativo, ne condividono la ratio mediante la previsione di ulteriori finalità alle quali deve essere destinato il fondo per le politiche della famiglia;
5. la disposizione della lettera c-bis) prevede un intervento di politica sociale riconducibile alla materia dei “servizi sociali” che, per sua stessa natura, sfugge alla sola dimensione regionale e giustifica, a norma dell'articolo 118, primo comma, Cost., l'esercizio unitario, in base al principio di sussidiarietà (sentenze 63/2008 e 242/2005). Ciò comporta la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni stesse attraverso attività concertative e di coordinamento che devono essere attuate in base al principio di leale collaborazione, esigenza già soddisfatta dalla previsione, nella norma impugnata, dello strumento dell'intesa con la conferenza unificata, che, viene a costituire un ulteriore meccanismo di leale collaborazione rispetto all'intesa che il Ministro delle politiche per la famiglia deve acquisire per il riparto, con proprio decreto, degli stanziamenti del fondo in questione, in ragione della sentenza 50/2008;
6. con riferimento alle disposizioni della lettera c-ter) relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia a danno dei minori, oltre alla finalità di politica sociale, sussiste la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza, nonché in quella dell'ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.). ed infatti, le pur diverse attività demandate a tale organismo − alle quali la suddetta lettera c-ter), oggetto di impugnazione, aggiunge «iniziative di carattere informativo ed educativo» − trovano un comune, indefettibile, denominatore nella finalità di prevenzione della commissione di gravi fatti di reato. Si è, quindi, in presenza di un incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale che giustifica – non essendo individuabile la prevalenza dell'una sull'altra – l'applicazione del principio di leale collaborazione.
Dichiarazione:
Dichiara la questione non fondata.