Sentenza n.287 - deposito 28 2004


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, promosso dalla Regione Emilia Romagna.


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione impugnata prevede l'attribuzione di un assegno pari a euro 1.000 per ogni figlio nato tra il 1° dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie; il comma 2 stabilisce a tal fine una speciale gestione nell'ambito dell'INPS, con una dotazione finanziaria complessiva di circa 308 milioni di euro; l'assegno è concesso dai comuni ed è erogato dall'INPS (commi 3 e 4); l'adozione delle necessarie disposizioni di attuazione è rimessa a uno o più decreti di natura regolamentare (comma 5); il comma 7 definisce le modalità di copertura della spesa.


Motivi del ricorso


Viene ravvisata ingiustificata disparità di trattamento, in quanto l'assegno viene attribuito alle sole donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, con esclusione delle famiglie di extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Gli interventi previsti attengono alla programmazione dell'assistenza alla famiglia, rientrano quindi nella materia servizi sociali, affidata alla potestà residuale delle Regioni.


Decisione della Corte


La censura relativa alla ingiustificata disparità di trattamento riguardo ai cittadini extracomunitari è inammissibile in quanto essa non comporta alcuna diretta o indiretta lesione delle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni. Ripercorre l'evoluzione normativa in materia di servizi sociali (dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 all'art. 128 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) e rileva che questi presuppongono sempre la necessità di rimuovere o superare una situazione di disagio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico o psichico della persona. Questo aspetto non rileva nelle provvidenze in esame, che sono disposte a prescindere dalla condizione soggettiva e dalla presenza di situazioni di bisogno, disagio o semplice difficoltà. Si tratta infatti di provvidenze temporanee, di carattere indennitario, costituenti espressione della tutela previdenziale della maternità riconosciuta alla donna in ragione degli articoli 31, secondo comma, e 37 della Costituzione, a prescindere da ogni situazione di bisogno, disagio o difficoltà economica e riconducibili alla competenza statale in materia di previdenza sociale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. o), della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara alcune censure inammissibili e altre infondate.