Giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 18 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 – disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) promosso dal TAR Umbria con ordinanza 5 giugno 2008
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articolo 4: aggiunge all'articolo 4 della l.r. 6/2004 i commi 2-quater e 2-quinquies. Il comma 2-quater prevede che la superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i tre ettari; il comma 2-quinquies prevede che nei confronti di eventuali consorzi o altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 2-quater è elevato di
Articolo 18: entro un anno dall'entrata in vigore della legge, le tartufaie controllate costituite precedentemente dovranno essere riperimetrate.
Motivi del ricorso
1.Le disposizioni, rientrando nell'ambito della competenza concorrente valorizzazione dei beni ambientali, contrasterebbero con il principio fondamentale recato dall'articolo 3 della legge quadro statale 752/1985, che non prevede limiti per l'individuazione delle tartufaie controllate o coltivate;
2. l'introduzione dei limiti di estensione territoriale determinerebbero una irragionevole disparità di trattamento fra il ricercatore e il proprietario del fondo, il primo dei quali si arricchirebbe ingiustamente a detrimento del secondo, che si vede compresso il diritto di proprietà; la limitazione all'estensione delle tartufaie controllate inciderebbe sulla libertà d'impresa, impedendo al proprietario di assumere iniziative economiche con investimenti e lavoro, a fronte della prospettiva di un utile;
3. le stesse censure sono formulato riguardo all'articolo 18 della l.r. 8/2004 che, anziché far salve le tartufaie controllate riconosciute anteriormente alla sua entrata in vigore, ha ordinato la loro riperimetrazione entro un anno: la norma comprometterebbe le legittime aspettative dei titolari dei fondi, maturate per effetto degli atti amministrativi di riconoscimento e anche degli investimenti già effettuati e dei lavori compiuti.
Decisione della Corte
Questioni non fondate
La disciplina della raccolta dei tartufi è ascrivibile all'ambito materiale della valorizzazione dei beni ambientali, di competenza concorrente, in quanto il patrimonio tartuficolo costituisce una risorsa ambientale della Regione, suscettibile di razionale sfruttamento, la cui valorizzazione compete perciò alla Regione medesima, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale (212/2006).
Principio fondamentale della materia è quello secondo il quale «la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati» (articolo 3 della l. 752/1985). Coessenziale all'affermazione di tale libertà è la sua limitazione al solo ambito dei boschi e dei terreni non coltivati, nell'ottica di un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di quella parte della popolazione che nella ricerca e raccolta dei tartufi trova un motivo di distensione ed anche di integrazione del proprio reddito (328/1990) e la necessità di difendere il patrimonio ambientale dal rischio di danni irreparabili e di tutelare altresì i diritti dei proprietari dei fondi (212/2006).
La legge quadro 752/1985, all'articolo 3, quinto comma, si limita a definire le tartufaie controllate come “tartufaie naturali migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene”.
Non può che spettare alle Regioni, in base alle regole di riparto della competenza nelle materie di legislazione concorrente, la normativa di dettaglio diretta alla concreta individuazione dei requisiti per il riconoscimento di tartufaia controllata; non può ritenersi precluso alle medesime Regioni di fissare limiti massimi, in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio regionale, onde evitare una eccessiva compressione del principio fondamentale della libera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati (212/2006).
1. Esclude l'esistenza, nella legislazione statale, di un principio fondamentale secondo il quale sarebbe vietato al legislatore regionale prevedere limiti territoriali per l'estensione delle tartufaie controllate;
2. non sussiste violazione dell'articolo 42, secondo e terzo comma, Cost., per la mancata previsione da parte del legislatore statale di un indennizzo o di un compenso a favore dei proprietari di terreni non coltivati o di boschi a fronte del mancato riconoscimento del loro diritto esclusivo di proprietà sui tartufi.
La violazione infatti non si verifica quando i limiti posti alla proprietà privata si riferiscano ai modi di godimento di intere categorie di beni, specie nell'ambito della attuazione della funzione sociale che deve svolgere il diritto di proprietà per la tutela accordata ad interessi sociali e quindi pubblici che fanno capo alla generalità dei cittadini;
3. le stesse motivazioni possono estendersi alla presunta violazione dell'articolo 41 Cost.: non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale (548/1990);
4. il regime transitorio previsto dall'articolo 18 non è irragionevole: se da una parte il legislatore, per salvaguardare posizioni acquisite e temperare le conseguenze dell'impatto di una nuova normativa, può dettare norme transitorie intese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, dall'altra, per non cadere nell'irrazionalità e non ledere norme costituzionali, deve evitare che la disciplina differenziata si estenda a categorie così vaste e senza limiti di tempo con l'effetto di realizzare non il graduale e sollecito subentro della nuova normativa, ma un notevole svuotamento del contenuto di quest'ultima, lasciando nell'ordinamento sine die una duplicità di discipline diverse e parallele per le stesse disposizioni (378/1994).
Dichiarazione:
Dichiara infondate entrambe le questioni.