Giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia) promossi dal TAR Basilicata con ordinanze del 14 aprile 2008 e del 27 maggio 2008
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articolo 3: fino all'approvazione del piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR), non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al piano energetico regionale della Basilicata approvato con d.c.r. 26 giugno 2001, n. 220.
Motivi di censura
Il piano di indirizzo energetico regionale, nel prevedere fino al 31 dicembre 2010 limiti di crescita delle potenze degli impianti eolici già superati, comporta la sospensione sine die di tutti i procedimenti volti al rilascio di ulteriori autorizzazioni fino all'approvazione del PIEAR, per il quale la disposizione censurata non indica il termine di adozione.
Violazione del principio fondamentale di cui all'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, secondo il quale il procedimento per il rilascio delle indicate autorizzazioni deve concludersi entro centottanta giorni; non è prevista alcuna misura di salvaguardia per i procedimenti già avviati, con conseguente lesione dei diritti delle imprese operanti nel settore dell'energia eolica.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione non comporta la sospensione sine die dei procedimenti volti ad ottenere l'autorizzazione unica per l'installazione di impianti eolici prevista dall'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, ma si limita ad indicare i presupposti che legittimano l'amministrazione a rilasciare il provvedimento autorizzativo e che, se non rispettati, comportano il rigetto della relativa istanza.
La mancata indicazione del termine entro il quale deve essere adottato il PIEAR non determina un blocco indeterminato e generalizzato del rilascio delle autorizzazioni ex articolo 12 del d.lgs. 387/2003, in quanto l'amministrazione sarebbe libera di approvare il suddetto piano in ogni tempo.
Anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, come quello in esame, sono applicabili i principi generali di cui all'articolo 2 della l. 241/1990 che impongono alla pubblica amministrazione di determinare per ciascun tipo di procedimento quando non sia la legge a stabilirlo, il termine entro il quale esso deve essere concluso, applicandosi, nel caso in cui manchi tale indicazione, quello previsto dal successivo comma 3 (176/2004 e 355/2002).
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 6: le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla d.g.r. 13 dicembre 2004, n. 2920.
Motivi di censura
Il richiamo alla delibera con la quale vengono fissati i criteri per il corretto inserimento di impianti eolici nel paesaggio lede la competenza dello Stato in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, in quanto non sono state ancora adottate, ex articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, le relative linee guida da parte della conferenza unificata; lesione anche dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto le disposizioni contenute nell'atto di indirizzo richiamato estendono, in assenza dei necessari presupposti, la protezione prevista per i siti di importanza comunitaria (SIC) e per le zone di protezione speciale (ZPS) alle fasce di territorio di 5 o
Decisione della Corte
Questione fondata
L'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003 prevede che «in conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3», relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
La disposizione esprime la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto ha la precipua finalità di proteggere il paesaggio.
La prevalenza della tutela paesaggistica non esclude che la disposizione, in quanto inserita nella più ampia disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, incida anche su altre materie (produzione trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla competenza concorrente.
La presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla conferenza unificata, ma non consente alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della l.r. Basilicata 9/2007; infondata la questione relativa all'articolo 3.