Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 3, 14, 17, 19, 23, commi 7, 8 e 9, e 44 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articolo 2: sottopone il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi (comma 1); prevede che
Motivi di censura
Contrasto con la l. 157/1992: l'articolo 11, comma 1, prevede che il territorio delle Alpi si connota per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina e, in ragione di ciò, viene considerato zona faunistica a sé stante; l'articolo 10, comma 3, prevede che «il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal
Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina statale che delimita il periodo venatorio è ricompresa nel novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome; le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale (227/2003 e 323/1998).
Nel sottoporre l'intera Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, il legislatore regionale ha, irragionevolmente, limitato la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, violando gli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. e, in particolare, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 10 e 11 della l. 157/1992, in ragione del quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a se stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche.
Le censure relative agli articoli 14 e 17 sono state dichiarate inammissibili in quanto formulate senza un adeguato fondamento normativo.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 19: disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attività venatoria nel territorio regionale; prevede la creazione di un'associazione dei cacciatori affidandole una determinata serie di compiti; individua gli organi di cui si compone l'associazione stabilendo, tra l'altro, che l'assemblea degli eletti sia composta da un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori, sia territoriale che per tipologia di caccia.
Motivi di censura
Contrasto con la l. 157/1992: l'articolo 14, comma 1, stabilisce che le Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono in ambiti territoriali di caccia il territorio agro-silvo-pastorale, destinato alla caccia programmata; il successivo comma 10 indica le percentuali di presenza che devono essere assicurate nella composizione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia.
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa regionale impugnata è differente rispetto a quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, della l. 157/1992 che, nel fissare i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 23: nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili (comma 7); la fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti (comma 8); nelle medesime aziende sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, durante tutto il periodo dell'anno (comma 9).
Motivi di censura
Violazione della competenza esclusiva statale e del principio di ragionevolezza, per contrasto con l'articolo 16, comma 4, della l. 157/1992.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Il comma 7 risulta conforme all'articolo 16, comma 1, lettera b), della l. 157/1992, in base al quale le Regioni possono «autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agrituristico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento».
Questione fondata
I commi 8 e 9, nell'escludere che l'attività venatoria svolta all'interno delle aziende agrituristico-venatorie sia considerata caccia, nonché nell'estendere il permesso di caccia nelle suddette aziende a «tutto il periodo dell'anno», introducono una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello Stato.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 44: sostituisce l'articolo 3 della l.r. 29/1993, sulla disciplina dell'aucupio, consentendo l'utilizzo di impianti fissi a rete per la cattura di uccelli ovvero l'uccellagione.
Motivi di censura
1. Violazione degli articoli 5 e 9 della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, che sanciscono il divieto di cattura «di tutte le specie di uccelli "deliberatamente con qualsiasi metodo" e assoggettano la cattura e la detenzione degli uccelli all'utilizzazione di metodi rigidamente selettivi»;
2. violazione della convenzione internazionale per la protezione degli uccelli selvatici, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 24 novembre 1978, n. 812, nonché della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata e resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 203, e, quindi dell'articolo 4, primo comma, dello Statuto speciale e l'articolo 117, primo comma, della Costituzione;
3. violazione dell'articolo 3 della l. 157/1992, che vieta ogni forma di uccellagione, attività sanzionata penalmente dall'articolo 30, comma 1, lettera e), della medesima legge;
4. violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e tutela dell'ambiente.
Decisione della Corte
Questione fondata
La sentenza 124/1990 aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni contenute nella l.r. Friuli-Venezia Giulia 17/1969, che consentivano l'utilizzo, quali mezzi di cattura, della bressana, del roccolo, della prodina e delle panie; mezzi già qualificati come non selettivi che risultano, tra l'altro, in contrasto con la stessa normativa internazionale e specificamente con
Ad analoghe conclusioni porta la questione di legittimità costituzionale in esame.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 3, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 6/2008, nella parte in cui sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della medesima Regione; dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 19; 23, commi 8 e 9; e 44; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 14 e 17; infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 7.