Sentenza n.164 - deposito 29 2009

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22 "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)"

Contenuto delle disposizioni impugnate

Articolo 3: modifica l'articolo 34 della l.r. 11/1998 che detta misure di salvaguardia per le zone umide e i laghi, comprendendovi oltre ai laghi naturali e alle zone umide anche i laghi artificiali, sopprimendo i riferimenti alla tutela per i laghi artificiali (comma 1); dopo il comma 1 dell'articolo 34 viene inserito il comma 1-bis secondo il quale, per i laghi artificiali, i comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la procedura di cui al comma 5 e disciplinano gli interventi in esse consentite (comma 2); il comma 5 prevede disposizioni di raccordo.


Motivi del ricorso

1. Contrasto con il principio costituzionale di tutela del paesaggio ed eccesso della potestà legislativa riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta in materia di urbanistica e tutela del paesaggio dallo Statuto speciale;


2. il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) prevede «che i territori contermini ai laghi, senza alcuna distinzione, abbiano valenza paesaggistica e necessitino di adeguata tutela»: tale norma costituisce un limite alla potestà regionale in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale.





Decisione della Corte

Questione fondata


1. La Regione Valle d'Aosta è titolare della potestà legislativa primaria in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, potestà che deve esercitarsi in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale.


Anche nei confronti della Valle d'Aosta, le disposizioni della cosiddetta "legge Galasso" (d.l. 312/1985, convertito, con modificazioni, dalla l. 431/1985) costituiscono norme di grande riforma economico-sociale;


 2. la stessa qualificazione di norma di grande riforma economico-sociale deve ascriversi all'articolo 142 del d.lgs. 42/2004, che elenca le aree tutelate per legge in modo sostanzialmente analogo a quanto previsto dall'articolo 1 del d.l. 312/1985. In particolare, il vincolo paesaggistico viene, e veniva allora, a gravare anche sui territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.


L'articolo 142 citato - come già la "legge Galasso" - non distingue, ai fini della tutela paesaggistica, tra laghi naturali e laghi artificiali, quindi anche questi ultimi sono in essa ricompresi, ben potendo costituire realtà significative sotto il profilo naturale, estetico e culturale.


La norma impugnata sottrae ai vincoli paesaggistici le zone contermini ai laghi artificiali.



Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della l.r. Valle d'Aosta 22/2006.