Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 2; 8, commi 1 e 3; 9, comma 3; 11, comma 5; 12, comma 3; 14, commi 2 e 3, e 18, comma 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Articolo 6, comma 2 e articolo 8, commi 1 e 3: prevedono un obbligo generale per gli uffici dell'intero sistema regionale, anche nelle aree escluse dal territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano, di rispondere alla generalità dei cittadini che si avvalgono del diritto di usare tale lingua e di redigere anche in friulano gli atti comunicati alla generalità dei cittadini, nonché di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità.
Motivi di censura
Contrasto con l'articolo 9, comma
Decisione della Corte
Questione fondata
La norma regionale attribuisce il diritto ad un uso personale della lingua minoritaria, mentre l'articolo 9 della l. 482/1999 limita l'uso della lingua minoritaria ai comuni nei quali si applicano le norme di tutela.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 9, comma 3: in ordine all'attività svolta in seno ad organi collegiali degli enti territoriali che comprendono comuni nei quali è riconosciuta la lingua friulana, prevede la mera facoltà della ripetizione degli interventi in lingua italiana o del deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta.
Motivi di censura
Violazione della l. 482/1999 che prevede:
1. per i componenti degli organi collegiali che dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'immediata traduzione in lingua italiana;
2. la possibilità per il consiglio comunale di pubblicare atti nella lingua ammessa a tutela, facendo salvo il valore esclusivo egli atti nel testo redatto in lingua italiana.
Decisione della Corte
Questione fondata
La puntuale e sollecita traduzione degli interventi svolti in seno ad un organo collegiale è fondamentale ai fini del suo corretto funzionamento, ancor più ove si tratti di un organo elettivo di un ente pubblico. Contrasto con l'articolo 7, comma terzo, della l. 482/1999 che, nel riconoscere agli appartenenti alla minoranza linguistica protetta facente parte degli organi collegiali degli enti locali e regionali il diritto di utilizzare la diversa lingua, lo bilancia con la previsione di una immediata traduzione in lingua italiana, a garanzia degli altri componenti che dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela e a garanzia anche della stessa complessiva funzionalità degli organi pubblici interessati.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 11, comma 5: contempla l'utilizzazione di toponimi nella sola lingua friulana.
Motivi di censura
Violazione:
1. dell'articolo 1, comma 1, della l. 482/19999, per il quale la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano;
2. dell'articolo 10, della stessa legge statale, secondo il quale nei comuni insediamento della minoranza linguistica, i consigli comunali possono deliberare l'adozione dei toponimi conformi alle tradizioni e agli usi, ma solo in aggiunta ai toponimi ufficiali;
3. del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale.
Decisione della Corte
Questione fondata
La previsione che gli enti locali dell'area in cui è accertata la presenza della minoranza linguistica friulana possano escludere la denominazione ufficiale, optando per toponimi solo in friulano, che divengono le denominazioni ufficiali di comuni e località, altera il disegno generale della l. 482/1999, fondato non solo sulla valorizzazione delle lingue e della cultura minoritaria, ma anche sulla preservazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 12, comma 3: al momento della iscrizione scolastica, i genitori, o chi ne fa le veci, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana.
Motivi di censura
Violazione:
1. dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;
2. dell'articolo 5 della l. 482/1999 secondo il quale la manifestazione di volontà da parte dei genitori consiste nell'assenso alla frequenza dell'insegnamento;
3. del principio di uguaglianza, in quanto configura un regime di obbligatorietà che può interrompersi solo con la richiesta di esonero.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il meccanismo di scelta configurato si sostanzia in una sorta di opzione negativa: se i genitori non vogliono che ai figli sia impartito l'insegnamento della lingua friulana, devono comunicarlo al momento dell'iscrizione; il silenzio serbato su questo punto dai genitori equivale ad un vero e proprio assenso.
La previsione contrasta con la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie (l. 482/1999, l. 59/1997 e d.lgs. 59/2004) secondo cui la famiglia non deve doversi distinguere in negativo per esprimere la propria mancanza di volontà di far seguire ai propri figli le lezioni in lingua friulana.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 14, commi 2 e 3: l'insegnamento della lingua friulana è garantito almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico; nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana sono comprese modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue.
Motivi di censura
Violazione dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'articolo 4 della l. 482/1999 riconosce l'autonoma determinazione dei percorsi formativi tracciati dalle istituzioni scolastiche. Le leggi statali e quelle regionali non possono pregiudicare gli spazi di autonomia delle istituzioni scolastiche; anche l'adozione del metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato della lingua limita drasticamente le scelte didattiche operabili nella scuola.
Contenuto della disposizione impugnata
Articolo 18, comma 4:
Motivi di censura
L'articolo 4 della l. 482/1999 circoscrive l'insegnamento della lingua minoritaria alle scuole situate nell'ambito territoriale di insediamento della minoranza.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La mera possibilità di sostegno economico da parte della Regione alle istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, che nella loro autonomia ritengano utile sviluppare, anche in aree esterne alla zonizzazione territoriale, l'insegnamento della lingua friulana, non appare lesiva della loro autonomia didattica.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 2, 8, commi 1 e 3, 9, comma 3, 11, comma 5, 12, comma 3 e 14, commi 2, ultimo periodo, e 3, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 29/2007; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 4, della medesima legge regionale.