Sentenza n.149 - deposito 8 2009

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell'atto di promulgazione, adottato dal Presidente della Regione Sardegna, della legge regionale 10 luglio 2008, n. 1 (Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e i referendum regionali, i casi ineleggibilità e incompatibilità alla carica di presidente della Regione, consigliere regionale e assessore regionale) promosso dal Governo.

Contenuto delle disposizioni impugnate

Annullamento dell'atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 1/2008.


Motivi del ricorso

1. L'atto di promulgazione sarebbe stato adottato sulla base di una disciplina legislativa illegittima in quanto incompatibile con l'articolo 15, quarto comma, dello Statuto, che non contempla (e quindi vieta), il quorum strutturale in ordine al referendum;


2. il Presidente della Regione non avrebbe potuto adottare l'atto di promulgazione per il semplice fatto che la legge statutaria doveva considerarsi inesistente in quanto non approvata dalla maggioranza dei voti validi in sede di referendum confermativo.


Decisione della Corte

Questione inammissibile
La censura fondata sulla illegittimità della normativa sulla base della quale è avvenuta la promulgazione, in quanto si esaurisce nella prospettazione di un dubbio di incostituzionalità su una legge regionale che a suo tempo non era stata oggetto di impugnazione in via principale.


Questione fondata
La censura relativa alla illegittima promulgazione della legge statutaria. Il quarto comma dell'articolo 15 dello Statuto speciale della Regione Sardegna prescrive espressamente che la legge statutaria sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Nel caso in esame tale condizione non si è verificata e di conseguenza si è data efficacia ad una legge statutaria il cui procedimento di approvazione non era giunto a compimento.
Promulgando ugualmente la legge statutaria il Presidente della Regione ha violato l'articolo 15, quarto comma, dello Statuto.
Non spettava al Presidente della Regione promulgare la legge statutaria in assenza della sua approvazione da parte della maggioranza dei voti validi di coloro che avevano partecipato all'apposito referendum popolare; per tali motivi la promulgazione deve essere annullata.


Dichiarazione:

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato, limitatamente alla parte relativa alla denunciata incompatibilità con l'articolo 15 dello Statuto sardo della normativa regionale in base alla quale è stato emanato l'atto di promulgazione della legge regionale statutaria 1/2008; dichiara che non spettava al Presidente della Regione Sardegna procedere alla promulgazione della suddetta legge regionale statutaria 1/2008; annulla, per l'effetto, la promulgazione medesima.