Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge finanziaria 2008) promosso dalla Regione Veneto
Contenuto delle disposizioni impugnate
- Comma 27: sui limiti entro i quali le amministrazioni pubbliche, individuate dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di servizi e assumere o mantenere partecipazioni nelle società medesime.
- Comma 28: sulle modalità per l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle già possedute, nel caso di sussistenza dei presupposti del comma 27.
- Comma 29: sulle modalità di dismissione delle partecipazioni detenute in violazione del comma 27.
- Commi da
Motivi del ricorso
1. Interferenza con la materia "organizzazione amministrativa della Regione",
rientrante nella potestà legislativa residuale regionale e con la materia "tutela
della concorrenza", rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato;
2. violazione del principio di leale collaborazione per il mancato coinvolgimento delle
Regioni.
Decisione della Corte
Questione inammissibile per genericità con riferimento ai commi da 30 a 32. Questione non fondata con riferimento ai commi da 27 a 29. Le norme definiscono il proprio ambito di applicazione in relazione all'oggetto sociale delle società e tendono a rafforzare la distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica (posta in essere da società che operano per una pubblica amministrazione) ed attività di impresa di enti pubblici, e ad evitare che quest'ultima possa essere svolta beneficiando dei privilegi dei quali un soggetto può godere in quanto pubblica amministrazione (326/2008). La disciplina va ricondotta alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), e non alla materia dell'organizzazione e del funzionamento della Regione di cui all'articolo 117, quarto comma, Cost. (159/2008). La materia “tutela della concorrenza” comprende, infatti, «le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione» e quelle «di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche» (63/2008). Le norme censurate sono volte ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica, al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero per la produzione di servizi di interesse generale, al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza, quindi sono preordinate a scongiurare una commistione che il legislatore statale ha reputato pregiudizievole della concorrenza (326/2008). Inoltre, esse mirano a realizzare detta finalità con modalità non irragionevoli: il divieto stabilito dalle disposizioni censurate e l'obbligo di dismettere le partecipazioni possedute in violazione del medesimo non hanno carattere di generalità, ma riguardano esclusivamente i casi nei quali non sussista una relazione necessaria tra società, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, e perseguimento delle finalità istituzionali. Rientrando nell'àmbito della tutela della concorrenza, il legislatore statale aveva titolo a porre in essere una disciplina dettagliata (411/2008) con conseguente infondatezza della denuncia di violazione del principio di leale collaborazione.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi da 30 a 32 della l. 244/2007; infondate le altre.