Sentenza n.139 - deposito 8 2009


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 35 e 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge finanziaria 2008) e dell'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, promosso dalla Regione Veneto


Contenuto delle disposizioni impugnate


Comma 35: entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le Regioni e le Province autonome provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM) e dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. La riduzione del numero dei componenti degli organi deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della l. 296/2006.



Comma 36: in alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo termine, le Regioni e le Province autonome, d'intesa con lo Stato, possono procedere alla soppressione o al riordino dei consorzi di cui al comma 35, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse. In caso di soppressione le Regioni adottano disposizioni per garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti competenti al riguardo, evitando ogni duplicazione di opere o di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Disciplina il trasferimento del personale dai consorzi di bonifica a Regioni, province e comuni Anche in caso di riordino i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale.



Comma 36, come modificato dall'articolo 27 del d.l. 248/2007, convertito con modificazioni dalla l. 31/2008: entro il termine del 30 giugno 2008, le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione, di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del r.d. 215/1933, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della l. 244/2007 non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



 


Motivi del ricorso



  1. I consorzi possono annoverarsi tra gli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale, o tra gli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; essi opererebbero nell'ambito della materia agricoltura e foreste, già di competenza legislativa concorrente delle Regioni, oggi da ritenersi compresa nella loro potestà residuale; le disposizioni sconfinerebbero, invece, nell'ambito di competenza esclusiva statale;


  2. riconducendo le disposizioni alla materia del coordinamento della finanza pubblica, ricorrendo la concorrenza di più materie, si dovrebbe avere riguardo al principio di leale collaborazione, con la predisposizione di strumenti adeguati di coinvolgimento regionale, che nel caso in esame non ci sono stati.



 


Decisione della Corte


Cessazione della materia del contendere per il comma 36 dell'articolo 2 della l. 244/2007, abrogato dall'articolo 27 del d.l. 248/2007, poiché non ha ricevuto nel frattempo attuazione. Questione non fondata in relazione alle altre censure. Le disposizioni impugnate non sono riferibili alle materie di competenza legislativa residuale “agricoltura e foreste” e “ordinamento dei consorzi”, ma a quella del “coordinamento della finanza pubblica”, assegnata alla competenza concorrente di Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.). Occorre verificare se le norme siano di principio ovvero di dettaglio, dovendosi considerare soltanto in quest'ultimo caso illegittime. Ove fossero di principio, non sarebbe necessaria la previsione di un meccanismo di coinvolgimento regionale nella scelta dei contenuti della relativa disciplina. La portata di principio fondamentale va riscontrata con riguardo alla peculiarità della materia, identificata nel coordinamento della finanza pubblica. Finalità della disciplina è infatti la riduzione, da parte delle Regioni, dei costi di organizzazione di enti regionali, quali sono i consorzi in oggetto. Il comma 35 si riferisce alla riduzione del numero dei componenti degli organismi politici e degli apparati rappresentativi, riduzione ascrivibile alla materia di competenza concorrente “coordinamento della finanza pubblica” (159/2008). La mera previsione di una riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e consorzi BIM non eccede dal carattere di norma di principio, lasciando ampiamente alla Regione il compito di svolgerne la portata. L'articolo 27 è stato in seguito modificato dal d.l. 97/2008, convertito con modificazioni dalla legge 129/2008, che ha sostituito il termine entro il quale le Regioni devono procedere al riordino dei consorzi di bonifica dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2008. Poiché il contenuto precettivo della disposizione è rimasto immutato, lo scrutinio di costituzionalità viene trasferito sulla norma modificata. L'articolo 27 del d.l. 248/2007, nell'attribuire alle Regioni la facoltà di procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, detta una norma di principio che abilita le Regioni stesse a determinare i contenuti di tale riordino, peraltro in base a criteri generali individuati d'intesa con lo Stato in sede di Conferenza permanente, ferme restando le funzioni ed i compiti attualmente svolti dai consorzi, nonché le relative risorse.


Dichiarazione:


Dichiara la cessazione della materia del contendere riguardo all'articolo 2, comma 36, della l. 244/2007; infondate le altre questioni.