Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2 (Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri di benessere)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La l.r. 2/2008 consta di 14 articoli: i primi cinque sono riuniti sotto il titolo I, rubricato "Pratiche e attività bionaturali"; i restanti nove sono riuniti nel titolo II, rubricato "Centri di benessere".
La normativa censurata definisce, in positivo e in negativo, anche riguardo all'attività sanitaria, le pratiche e attività bionaturali; tra i criteri delle pratiche bionaturali vi è il miglioramento della qualità della vita (articolo 2, comma 1, lettera b); definisce le finalità dell'azione dell'operatore di pratiche bionaturali (articolo 2, comma 2); prevede l'istituzione presso l'assessorato competente del comitato regionale per l'esercizio di pratiche e attività bionaturali, organismo di consulenza della Giunta e ne definisce i compiti (articolo 4); prevede l'istituzione dell'elenco regionale delle pratiche bionaturali, articolato in due sezioni: una dedicata alle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle pratiche e attività bionaturali e una degli operatori nelle pratiche bionaturali, a sua volta suddivisa in sottosezioni per ogni specializzazione (articolo 5); fornisce la definizione dei trattamenti con tecniche bionaturali (articolo 7).
Motivi del ricorso
L'individuazione di nuove figure professionali eccede i limiti derivanti dai principi fondamentali della materia concorrente "professioni".
Decisione della Corte
Questione fondata La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (57/2007); non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (179/2008). Costituisce indice sintomatico dell'istituzione di una nuova professione la previsione di elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell'attività che la legge regolamenta; l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione in esso hanno, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale (93/2008). La censurata parte della l.r. 2/2008 presenta tale funzione di individuazione di una nuova professione, inibita alla potestà legislativa regionale; non è rilevante che tali pratiche esulino dalla materia “tutela della salute”, in quanto la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina spetta sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost. (222/2008).
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1, lettera b) e 2; 4, comma 1; 5 e 7, comma 4, della l.r. Emilia-Romagna 2/2008, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel titolo I della predetta legge; dell'articolo 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'articolo 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell'articolo 9, limitatamente alle parole “e dalla presente legge” con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge; inammissibili per genericità le censure formulate relativamente alla Parte II.