Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21, 22 e 23, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), nel testo originario e nel testo modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, e dell'art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promossi dalle Regioni Campania, Puglia e Emilia Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 21 dell'art. 32 del d.l. 269/2003 prevede che con decreto interministeriale sono rideterminati i canoni annui di concessione demaniale per finalità turistico-ricreative, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 22 dell'art. 32, modificato dall'art. 2, comma 53, della legge 350/2003, dispone, relativamente alle stesse concessioni, che con decreto interministeriale da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Qualora il decreto non venga emanato, i canoni della concessione d'uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al dm 5 agosto 1998, n. 342 e rivalutati del trecento per cento. Il comma 23 richiama l'art. 6 del dm 342/1998, in base al quale le Regioni individuano le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, effettuati gli accertamenti dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica. Sono quindi previste due diverse modalità di determinazione dei canoni: una prevede la partecipazione regionale (classificazione delle aree da parte delle Regioni e obbligo di sentire la Conferenza Stato-Regioni) e l'altra connotata dall'unilateralità della determinazione per legge.
Motivi del ricorso
Viene ravvisata violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione. L'art. 117 della Costituzione non include il demanio marittimo tra le materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato. Il lido del mare, della spiaggia, delle rade e delle lagune è quindi sottoposto alla potestà legislativa piena delle Regioni. Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo connesse alla loro utilizzazione per finalità turistico-alberghiere sono state delegate alle Regioni dall'art. 59 del dpr 616/1977 e poi dal d.lgs 112/1998. La rivalutazione del trecento per cento dei canoni per le concessioni d'uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative esorbita dalla competenza legislativa statale: non può essere considerato principio fondamentale e non è stato oggetto di valutazione congiunta dello Stato con le Regioni. La quadruplicazione del canone determina inoltre effetti negativi per le imprese balneari e crea disparità di trattamento tra i concessionari di beni demaniali.
Decisione della Corte
Dichiara inammissibile il ricorso della Regione Campania in quanto non motivato. Poiché lo Stato è l'ente proprietario dei beni demaniali, non è dubbio che ad esso spetti la fissazione e la riscossione dei canoni. E' infatti determinante la titolarità del bene e non la titolarità delle funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine alla utilizzazione dei beni stessi (sentenze 150/2003; 343/1995; 326/1989). Non ravvisa lesione del principio di leale collaborazione. Il procedimento di determinazione dei canoni d'uso per le concessioni di aree del demanio marittimo prevede espressamente il coinvolgimento delle Regioni, che devono classificare le aree del demanio a secondo della loro valenza turistica e devono anche essere sentite attraverso la Conferenza Stato-Regioni. La legge fissa unilateralmente l'ammontare dei canoni solo per il caso di mancata adozione del decreto interministeriale.
Dichiarazione:
Dichiara parte non fondate parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21, 22 e 23, del d.l. 269/2003 nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.