Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 17 e della tabella B della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007) promosso dal TAR Lazio con ordinanza 31 luglio 2008
Contenuto delle disposizioni impugnate
Motivi del ricorso
La disposizione censurata – legge-provvedimento in quanto incide su un numero determinato di destinatari ed ha un contenuto particolare e concreto – sarebbe lesiva:
1. dei principi di eguaglianza, buon andamento ed imparzialità perché disporrebbe la ripartizione dei contributi disponibili tra enti individuati in assenza di qualsiasi procedura idonea ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa regionale;
2. del principio fondamentale di cui all'articolo 12 della l. 241/1990, in base al quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
Decisione della Corte
Questione fondata La disposizione censurata può essere qualificata come legge-provvedimento, in quanto incide su un numero determinato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto, attribuendo a determinati soggetti collettivi sovvenzioni in danaro per iniziative e progetti. Non è preclusa alla legge ordinaria, e neppure alla legge regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto. Tali leggi sono ammissibili entro limiti non solo specifici, quali il rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, ma anche generali, quali il rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà (94/2009). La loro legittimità costituzionale deve, quindi, essere valutata in relazione al loro specifico contenuto (241/2008). 1. In considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio, la legge-provvedimento è soggetta ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore; tale sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia, come nel caso in esame, la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (153/1997). Qualora il legislatore ponga in essere un'attività a contenuto particolare e concreto, devono risultare i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione. La norma-provvedimento impugnata deve ritenersi in contrasto con l'articolo 3, Cost., non avendo rispettato il principio di eguaglianza nel suo significato di parità di trattamento; 2. né dal testo della norma – che contiene, con il rinvio alla tabella, un mero elenco dettagliato di destinatari, di progetti finanziati e di importi ripartiti – né dai lavori preparatori della legge emerge la ratio giustificatrice del caso concreto, non risultando che il Consiglio regionale abbia osservato criteri obiettivi e trasparenti nella scelta dei beneficiari dei contributi o nella programmazione e pianificazione degli interventi di sostegno. La norma si risolve in un percorso privilegiato per la distribuzione di contributi in danaro, con prevalenza degli interessi di taluni soggetti collettivi rispetto a quelli, parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi, a scapito, quindi, dell'interesse generale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 e della tabella B della l.r. Lazio 28/2006.