Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 474, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge finanziaria 2008) promossi dalle Regioni Veneto e Toscana
Contenuto delle disposizioni impugnate
Istituzione presso il Ministero dei trasporti del “fondo per la mobilità dei disabili” volto a finanziare interventi destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute e della solidarietà sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del fondo.
Motivi del ricorso
1. Violazione della competenza legislativa regionale: la disposizione regola aspetti rientranti, alternativamente, nella materia «assistenza e beneficenza pubblica» o «politiche sociali» che appartengono entrambe alla potestà legislativa residuale delle Regioni;
2. violazione dell'autonomia finanziaria regionale: lo Stato non può dettare norme volte ad istituire e a disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata in materie di potestà legislativa concorrente o residuale delle Regioni;
3. violazione del principio di leale collaborazione, che impone al legislatore statale, in presenza di una concorrenza di competenze e in assenza di un carattere di prevalenza, di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze.
Decisione della Corte
Questione fondata 1. Tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, rientrano nell'ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni (287/2004); 2. il riconoscimento della competenza legislativa regionale non esclude che alla disciplina del fondo in esame concorra l'esercizio della competenza dello Stato in materia di trasporti pubblici non locali, appagando le esigenze unitarie inerenti alla specifica destinazione del fondo stesso; 3. tali esigenze vanno soddisfatte senza trascurare quelle locali, in materia di assistenza, in ottemperanza al principio di leale cooperazione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 474, della l. 244/2007 nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute e solidarietà sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.