Sentenza n.114 - deposito 24 2009


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 458, 459 e 460 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge finanziaria 2008) promosso dalla Regione Veneto


Contenuto delle disposizioni impugnate


Istituzione di un fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi presso enti e reparti del Ministero della difesa (comma 458); la programmazione e la progettazione dei servizi di cui al comma 458 viene effettuata in collaborazione con il dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico-scientifico del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza (comma 459); i servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili anche a minori che non siano figli di dipendenti dell'amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della l. 296/2006 (comma 460).



 


Motivi del ricorso


1. Natura di dettaglio delle norme in esame: la disciplina in materia di asili-nido è riconducibile a materie (istruzione e tutela del lavoro) rientranti tra quelle di potestà legislativa concorrente, in relazione alle quali spetta allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali;

2. non è consentito allo Stato istituire e disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata nelle materie di potestà legislativa concorrente; la disciplina rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali;

3. violazione del principio di leale collaborazione.



 


Decisione della Corte


Questione non fondata 1. Utilizzando un criterio di prevalenza, la disciplina degli asili-nido ricade nell'ambito di competenza legislativa concorrente (320/2004); 2. le norme impugnate sono funzionali alla migliore organizzazione dei servizi a favore dei dipendenti del Ministero della difesa, non sono invasive delle competenze regionali, ma rientrano nella materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (competenza esclusiva statale); 3. la programmazione e la progettazione relativa ai servizi socio-educativi per la prima infanzia prevista dal comma 459 viene effettuata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle Regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi e, quindi, con salvaguardia delle relative competenze regionali; 4. il comma 460, nel richiamare il piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della l. 296/2006, richiama anche l'intesa fra Stato e Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. 281/1997, che realizza il pieno coinvolgimento delle Regioni nella programmazione e progettazione dei servizi.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione di legittimità.