Sentenza n.107 - deposito 9 2009

Spesa sanitaria regionale


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) promosso dalla Regione Veneto


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia si obbligano al risanamento strutturale dei rispettivi servizi sanitari; lo Stato anticipa alle stesse Regioni la liquidità necessaria per estinguere i debiti contratti sui mercati finanziari e i debiti commerciali contratti fino al 31 dicembre 2005 (comma 46); le Regioni indicate restituiscono allo Stato le risorse ricevute entro un periodo non superiore a trent'anni (comma 47); sono specificate le procedure di erogazione delle risorse statali (comma 48); le Regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno hanno diritto di accedere al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale (comma 49).



 



 


Motivi del ricorso


1. Le disposizioni non costituiscono principi fondamentali, ma si connotano per il carattere minuzioso, dettagliato ed autoapplicativo;

2. dispongono finanziamenti a destinazione vincolata in materie che rientrano nella potestà legislativa concorrente Stato/Regioni;

3. per nessuno dei finanziamenti previsti le Regioni sono state interpellate;

4. la disciplina discrimina le Regioni che hanno improntato l'organizzazione e l'erogazione del proprio servizio sanitario a criteri di efficacia e di efficienza e non è accompagnata da adeguate forme di controllo sull'utilizzo delle risorse assegnate;

5. a disciplina contrasta con il principio di buon andamento (in quanto le disposizioni determinano una contrazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie) e con la tutela del diritto alla salute;

6. la disciplina determina un'indebita interferenza nella gestione organizzativa della sanità.



 


Decisione della Corte


Questioni inammissibili L'unico interesse che le Regioni sono legittimate a far valere è quello alla salvaguardia del riparto delle competenze delineato dalla Costituzione; esse hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni in grado di ripercuotere i loro effetti sulle prerogative costituzionali loro riconosciute dalla Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara inammissibili tutte le censure sollevate.