Sentenza n.99 - deposito 2 2009


Le norme impugnate modificano l'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), disposizione che, impugnata dalla stessa Regione Veneto, era stata dichiarata parzialmente illegittima dalla sentenza 45/2008.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Comma 279: prevede un incremento di tre miliardi di euro dell'importo fissato dall'articolo 20 della l. 67/1988 (Legge finanziaria 1988), per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria.

Comma 280, lettera a): prevede specifici vincoli di destinazione per il maggiore importo previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della l. 296/2006, imputandone parte al potenziamento delle unità di risveglio dal coma; parte alle unità di terapia intensiva neonatale e parte all'acquisto di nuove metodiche analitiche.

Comma 280, lettera b): modifica la previsione e l'ammontare di un fondo a destinazione vincolata già esistente nell'originario testo del comma 796, lettera n), dell'articolo 1 della l. 296/2006, vincolandolo ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e per l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative.

Comma 280, lettera c): modifica la lettera n) dell'articolo 1, comma 796, della l. 296/2006, prevedendo che, nella sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni, è data priorità – tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale – alla realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i programmi di investimento.


Motivi del ricorso


1. Le disposizioni incidono su materie quali la tutela della salute, che rientra nella potestà legislativa concorrente, e l'edilizia sanitaria che rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni; non si limitano a fissare principi fondamentali, si risolvono nella violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e di spesa della Regione;

2. violazione del principio di leale collaborazione: pur attenendo ad ambiti di competenza concorrente o residuale, le Regioni non sono state coinvolte nella programmazione dei fondi;

3. violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento: le disposizioni sarebbero inidonee ad orientare in modo coerente e per un periodo di tempo medio-lungo le scelte delle Regioni, sia riguardo al profilo legislativo, sia riguardo a quello organizzativo-amministrativo, poiché attribuiscono risorse pubbliche sulla base di esigenze contingenti;

4. violazione del diritto alla salute, costituzionalmente sancito e tutelato.



 


Decisione della Corte


Le disposizioni censurate, in quanto disciplinano la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, possono essere ricondotte alle materie, entrambe di potestà legislativa concorrente, del governo del territorio e della tutela della salute (45/2008). Comma 279 Questione non fondata Il semplice aumento della cifra destinata ad investimenti nel settore dell'edilizia sanitaria non può ritenersi lesivo delle competenze legislative delle Regioni, poiché nessuna innovazione viene apportata alla precedente disciplina, ivi comprese le forme istituzionali di coinvolgimento delle Regioni e di accordo con le stesse (45/2008). Comma 280, lettera a) Questione fondata La disposizione pone nuovi e puntuali vincoli di destinazione delle somme stanziate in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente: la norma censurata deve essere pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, terzo comma, Cost. (45/2008). Comma 280, lettera b) Questione fondata Si tratta anche in questo caso di vincoli puntuali alla destinazione di somme stanziate in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente. Lo stesso vincolo era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con riferimento ad una norma analoga contenuta nella l. 296/2006 (45/2008). Comma 280, lettera c) Questione non fondata La norma si limita ad introdurre un criterio di priorità nella realizzazione degli interventi nel campo dell'edilizia sanitaria, la cui programmazione ed attuazione spetta alle Regioni. Si tratta di principi fondamentali che lo Stato è competente a stabilire in una materia, come quella in oggetto, ascrivibile alla potestà legislativa concorrente.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 280, lettere a) e b), della l. 244/2007; inammissibili o infondate le altre questioni.