Sentenza n.94 - deposito 2 2009

Tutela della salute - spesa sanitaria - remunerazione delle prestazioni sanitarie - leggi provvedimento


Giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell'articolo 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nel testo sostituito dall'articolo 2 della l.r. 16/2007, promossi dai TAR Puglia, Lazio, Calabria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia


Contenuto delle disposizioni impugnate


La questione di legittimità costituzionale riguarda le prestazioni sanitarie specialistiche erogate dalle strutture private accreditate per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), remunerate applicando uno sconto sugli importi indicati nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996.



Tale decreto è stato annullato dal Consiglio di Stato, con la sentenza 29 marzo 2001, n. 1839, e il successivo decreto ministeriale 12 settembre 2006 ha proceduto alla ricognizione ed al primo aggiornamento delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali con oneri a carico del SSN, in riferimento alle prestazioni nello stesso indicate.



 


Motivi del ricorso


La norma statale impugnata ha disposto la reviviscenza delle tariffe stabilite dal d.m. 22 luglio 2006 e ha fissato una ulteriore riduzione delle stesse, prevista anche dalla norma regionale.



La norma statale costituirebbe una "norma - provvedimento" in quanto incide su un numero determinato e limitato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto.



Si porrebbe in contrasto con:



1. i principi di ragionevolezza e eguaglianza;



2. la funzionalità delle strutture private accreditate, pregiudicando il diritto alla salute;



3. la libertà di iniziativa economica;



4. le funzioni costituzionalmente attribuite al potere giudiziario;



5. i principi di buon andamento e imparzialità, poiché emanata in difetto di una adeguata istruttoria;



6. la potestà legislativa concorrente attribuita alle Regioni e l'autonomia finanziaria regionale.



La norma regionale impugnata violerebbe i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.



 


Decisione della Corte


Questioni non fondate Ripercorre la disciplina dell'erogazione e della remunerazione delle prestazioni sanitarie, avviata dalla legge 833/1978, che aveva definito un'organizzazione della sanità caratterizzata dall'erogazione delle prestazioni da parte delle strutture pubbliche, o, in casi particolari e previa autorizzazione dell'USL, da parte di strutture convenzionate. La norma statale ha inteso conseguire la finalità di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, concordando sull'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, realizzato mediante la fissazione delle tariffe massime e di uno sconto. La disciplina statale è legittima in quanto risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale. Il carattere temporaneo e derogatorio non comporta violazione del principio di uguaglianza. Non è fondata neanche la censura riferita alla disparità di trattamento tra strutture accreditate, pubbliche e private, e tra strutture private, poiché le situazioni comparate non sono identiche. 1. Infondata la censura proposta in relazione alla tutela del diritto alla salute, sotto i profili della lesione del diritto di libera scelta dell'assistito e della possibile incidenza della disciplina in esame sulla continuità dei rapporti e sulla permanenza delle strutture private all'interno della organizzazione del SSN; 2. infondata la censura riferita alla libertà di iniziativa economica privata, che non riceve dall'ordinamento protezione assoluta, in considerazione anche del carattere temporaneamente limitato della disciplina e della circostanza che l'erogazione di prestazioni per conto del SSN deriva da una scelta della struttura privata; 3. infondata la censura relativa alle funzioni costituzionalmente attribuite al potere giudiziario: le norme censurate incidono su un numero determinato e limitato di destinatari e, avendo contenuto particolare e concreto, costituiscono leggi-provvedimento, di per sé ammissibili; 4. infondata la censura relativa ai principi di buon andamento e imparzialità poiché applicabili esclusivamente all'attività della PA e non anche alle modalità dello svolgimento della funzione legislativa; 5. infondate le censure riferite alla competenza legislativa concorrente attribuita alle Regioni e all'autonomia finanziaria regionale: la finalità perseguita dal legislatore, di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria, è compatibile con i principi espressi da detti parametri costituzionali, nella considerazione bilanciata della necessità di assicurare, nel contempo, l'equilibrio della finanza pubblica e l'uguaglianza di tutti i cittadini nel godimento dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va ascritto il diritto alla salute.


Dichiarazione:


Dichiara le questioni infondate.