Sentenza n.76 - deposito 20 2009

Turismo - leale collaborazione


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 194 e 195, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) promosso dalla Regione Veneto


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizione censurate prevedono che, al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala e il contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore, sono definite, con uno o più regolamenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure devono privilegiare le azioni finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedimentali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici (comma 194); il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali e internazionali che intendono promuovere progetti di investimento volti a incrementare e a riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di cui al comma 194 (comma 195).


Motivi del ricorso


Le disposizioni censurate afferiscono alla materia del turismo, che rientra nella potestà legislativa residuale (articolo 117, quarto comma, Cost.). Lo Stato non è legittimato a dettare in tale materia i princìpi fondamentali, né è provvisto di potestà regolamentare; le disposizioni censurate si pongono quindi in contrasto con gli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione. Violazione anche del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost. e 11 della l. cost. 3/2001: il comma 195 dell'articolo 2 non prevede alcuna forma di concertazione, il comma 194 dell'articolo 2 si limita a stabilire che prima dell'adozione dei regolamenti statali, sia “sentita la Conferenza permanente”, il che non garantisce una reale forma di partecipazione delle Regioni.


Decisione della Corte


Ritiene fondata entro determinati termini la questione relativa all'articolo 2, comma 194. La disposizione, rientrando nella materia del turismo, appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost. (94/2008; 214 e 90 del 2006). Tuttavia, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative abilita lo Stato a disciplinare tale esercizio per legge, anche se quelle funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza (in forza dei quali si verifica l'ascesa della funzione normativa dal livello regionale a quello statale) possono giustificare una deroga al normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Parte II della Costituzione. A condizione, naturalmente, che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni. La necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (88/2007 e 214/2006). Queste esigenze giustificano anche l'intervento del legislatore statale attuato con l'articolo 2, comma 194, della l. 244/2007. Per realizzare economie di scala ed un contenimento dei costi di gestione delle imprese operanti nel settore, appare necessario predisporre una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. Considerato però che una tale disciplina regolamentare è destinata ad incidere in maniera significativa sulle competenze delle Regioni in materia di turismo (in particolare introducendo procedure e termini che dovranno essere osservati anche dalle strutture amministrative regionali), la norma impugnata deve prevedere l'incisivo strumento di leale collaborazione con le Regioni rappresentato dall'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La disposizione censurata è illegittima nella parte in cui stabilisce che i regolamenti previsti siano adottati “sentita” la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, invece che “d'intesa” con la Conferenza medesima. Ritiene invece infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 195, della l. 244/2007. Anche in questo caso l'intervento del legislatore statale è giustificato dalla rilevanza nazionale (ex articolo 118, primo comma, Cost.) delle iniziative prese in considerazione, consistenti in progetti strategici diretti a valorizzare la fondamentale risorsa economica del Paese rappresentata dal turismo. Un organismo quale il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce la struttura amministrativa idonea ad offrire a simili iniziative un supporto tecnico adeguato. Il ruolo delle Regioni è, poi, salvaguardato dalla previsione secondo la quale l'intervento del Dipartimento si realizza «attivando le procedure di cui al comma 194». Quest'ultimo, letto alla luce della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui sopra, assicura il pieno coinvolgimento delle Regioni.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 194, della l. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nella parte in cui stabilisce che i regolamenti da esso previsti siano adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», invece che «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»; infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 195.