Sentenza n.74 - deposito 13 2009

Autonomia finanziaria - ritenute sui redditi da pensione


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata prevede che: a) in sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. 137/2007 recante le norme di attuazione dello statuto, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente, gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro» (primo periodo); b) a partire dall'anno 2010, i maggiori introiti rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato articolo 1, comma 4, del d.lgs. 137/2007, sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima Regione autonoma (secondo periodo).


Motivi del ricorso


Il primo periodo viola: a) gli articoli 48 e 49 dello statuto speciale, che attribuiscono alla Regione, al fine di garantirne l'autonomia finanziaria, i «sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» riscosse nel territorio della Regione stessa; b) le norme attuative dello statuto regionale, secondo il quale, «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria statale per l'anno 2008, nell'àmbito delle disposizioni che ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato e la regione, fra le entrate regionali sono comprese, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), dello statuto speciale, le ritenute sui redditi da pensione, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale». La disciplina in esame detta una disciplina difforme da tali norme, le quali non pongono limiti all'attribuzione alla Regione dei sei decimi dell'IRPEF relativa ai redditi da pensione dei soggetti residenti nel territorio regionale. Violazione anche dell'articolo 65 dello statuto speciale, in quanto viene introdotta una disciplina diversa da quella prevista dallo statuto regionale e dalle sue norme attuative, senza rispettare la procedura di modificazione o di attuazione dello statuto prevista dallo statuto speciale medesimo, e inoltre del principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale, perché introduce unilateralmente una disciplina diversa da quella posta dall'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 137/2007. Per motivi sostanzialmente analoghi viene censurato il secondo periodo della disposizione censurata.


Decisione della Corte


Ritiene fondata la questione relativa al primo periodo dell'articolo 2, comma 5, della l. 244/2007, in riferimento agli articoli 48 e 49 dello statuto speciale come integrati dall'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 137/2007, che ne costituisce attuazione. L'articolo 48 dello statuto garantisce alla Regione l'autonomia finanziaria; al fine di perseguire tale obiettivo, il successivo articolo 49 le attribuisce la quota fissa dei sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (primo comma, numero 1) riscossa nel territorio della Regione stessa. Tali norme sono integrate dall'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 137/2007, secondo cui fra le entrate regionali sono comprese, nella misura dei sei decimi, le ritenute sui redditi da pensione, riferite ai soggetti passivi residenti nella Regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale. La disposizione censurata pone un limite all'ammontare annuo statutariamente spettante alla Regione delle ritenute sui redditi da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella Regione stessa, anche se riscosse fuori del territorio regionale, e víola, perciò, il combinato disposto dei parametri evocati (articoli 48 e 49 dello statuto; articolo 1, comma 4, del citato decreto legislativo di attuazione dello statuto), il quale invece, nell'àmbito dei sei decimi del gettito dell'IRPEF, non pone alcun limite a detto ammontare. L'accoglimento della questione riferita agli articoli 48 e 49 dello statuto speciale e all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 137/2007 comporta l'assorbimento delle altre censure di illegittimità costituzionale del primo periodo dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 244 del 2007. Le indicate ragioni di illegittimità costituzionale della norma denunciata valgono anche per il sopravvenuto articolo 47-ter, comma unico, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e per il parimenti sopravvenuto articolo 41, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), i quali stabiliscono, rispettivamente, che: a) «Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro»; b) «Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziarie certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro». Tali disposizioni, applicando anche agli anni 2010 e 2011 il limite di 30 milioni di euro nell'erogazione a favore della Regione, introducono una disciplina analoga a quella del censurato primo periodo dell'articolo 2, comma 5, della l. 244/2007. Ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale deve pertanto estendersi, in via consequenziale, a tale ius superveniens. Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni relative al secondo periodo dell'articolo 2, comma 5, della l. 244/2007, norma che non ha mai avuto applicazione ed è stata espressamente soppressa dall'articolo 47-ter, secondo periodo, del decreto-legge 248/2007, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della l. 31/2008.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, primo periodo, della legge 244/2007; dichiara l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'articolo 47-ter, comma 1, primo periodo, del dl 248/2007, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 41, comma 11, primo periodo, del d.l. 207/2008; dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, secondo periodo, della l. 244/2007.