Sentenza n.284 - deposito 28 2004

Mandato parlamentare - legittimo impedimento


Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati in relazione: all'ordinanza 18 febbraio 1998 del Tribunale di Taranto, che ha rigettato l'istanza presentata dalla difesa di un deputato, imputato di diffamazione nei confronti di un giornalista, di rinvio dell'udienza dibattimentale in ragione dell'impedimento parlamentare, della sentenza 202/98 del Tribunale di Taranto, che ha definito lo stesso procedimento, e delle sentenze 85/2000 della Corte d'appello di Lecce e 390/2001 della Corte di Cassazione, che si sono pronunciate nei successivi gradi del giudizio.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'ordinanza 18 febbraio 1998 del Tribunale di Taranto ha deciso sull'istanza presentata il giorno prima dal difensore del deputato C., volta al riconoscimento dell'impedimento legittimo a comparire in relazione ai lavori della Camera dei deputati previsti per il giorno 17, 18 e 19 febbraio e respinto l'istanza, rilevando che la stessa era stata presentata il 17 febbraio, benché l'ordine del giorno della Camera per quei tre giorni fosse stato trasmesso via fax il 2 febbraio e che pertanto l'istanza era stata presentata tardivamente. La Corte d'appello di Lecce osserva che non costituisce impedimento la semplice possibilità di impedimento, rappresentata peraltro tardivamente, e che l'indiscriminata valenza dell'impedimento di parlamentare paralizzerebbe la definizione del procedimento, comportando la prescrizione del reato. Inoltre, la definizione del procedimento in tempi ragionevoli soddisfa non solo l'interesse dello Stato e le legittime aspettative della persona offesa dal reato, ma anche dello stesso imputato, ove questi non si proponga fini dilatori.


Motivi del ricorso


La pretesa dell'autorità giudiziaria di rimettere al solo giudice, alla stregua della valutazione delle circostanze processuali, il giudizio sul carattere di impedimento assoluto di tutte le attività parlamentari, viola gli articoli 64, 68 e 72 della Costituzione che garantiscono il funzionamento interno dell'Assemblea nei confronti delle interferenze di qualsiasi potere. Non realizza il contemperamento tra le esigenze della giurisdizione e quelle della funzione parlamentare e contrasta anche con il principio della leale collaborazione. Lede anche la libertà del mandato parlamentare garantita dall'art. 67 della Costituzione. Si lamenta anche la violazione del principio di leale collaborazione e del dovere di lealtà e correttezza del giudice, che obbliga il potere giudiziario al rispetto effettivo delle prerogative degli altri organi costituzionali. Si ritiene infatti che il giudice abbia invocato la tardività della richiesta di rinvio che invece era stata presentata tempestivamente.


Decisione della Corte


Il ricorso della Camera dei deputati è stato presentato ad oltre tre anni di distanza dalla pronuncia che disconosceva l'impedimento parlamentare allegato dal deputato, esaurito quindi l'iter processuale con la conferma della condanna. La circostanza che il procedimento sia concluso e la non accoglibilità della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati non fa venir meno l'interesse a ricorrere e nella specie l'interesse dell'organo parlamentare ad affermare un criterio di componimento delle istanze contrapposte volte a dare rilievo alla funzione parlamentare e a quella della giurisdizione penale (225/2001 e 263/2003). La posizione dell'imputato membro del Parlamento è unicamente assistita dalla garanzia costituzionale offerta dall'art. 68, primo e secondo comma, della Costituzione. Al di fuori di questa ipotesi, trovano applicazione nei confronti dell'imputato parlamentare le generali garanzie del processo, assistite dalle relative sanzioni e soggette nella loro applicazione agli ordinari rimedi processuali. E' compito del giudice e non della Corte costituzionale interpretare e applicare le regole processuali anche stabilendo se e in che limiti gli impedimenti legittimi derivanti dalla sussistenza di doveri funzionali relativi ad attività di cui sia titolare l'imputato rivestano carattere di assolutezza tale da dover essere equiparati a cause di forza maggiore, ex art. 486 c.p.p.. Il Tribunale di Taranto non ha operato una valutazione in concreto atta a bilanciare l'interesse allo svolgimento del processo con l'interesse della Camera alla partecipazione del suo componente ai lavori programmati. La Corte di cassazione ha in generale statuito correttamente che non si debba sempre riconoscere indiscriminata valenza all'impedimento parlamentare, ma ha poi in modo sostanzialmente immotivato confermato la decisione del Tribunale. Ritiene che l'autorità giudiziaria competente non abbia operato il bilanciamento di interessi che le era demandato valutando l'interesse del processo e quello di non privare l'assemblea parlamentare della partecipazione di un componente. La pronuncia della stessa Corte costituzionale, concernente uno specifico episodio interno al processo, non può riaprire la vicenda processuale e annullare i provvedimenti impugnati, sui quali si è ormai formato il giudicato.


Dichiarazione:


Dichiara che non spettava all'autorità giudiziaria, e nel caso concreto al Tribunale di Taranto e agli altri organi giudiziari interessati, negare la validità dell'impedimento addotto dall'imputato parlamentare senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto sia dell'interesse allo svolgimento del processo sia dell'interesse della Camera alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari.