Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25 (Modifica ed integrazione alla l.r. 12 novembre 2004, n. 18)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La l.r. 25/2007 modifica alcune disposizioni della l.r. 18/2004, sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all'articolo 32 del d.l. 269/2003.
In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 18/2004 definiva “opere ultimate” le opere edilizie edificate in tutte le componenti strutturali, compresi, per gli edifici, la copertura e i muri perimetrali; l'articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. 25/2007 sopprime le parole “e i muri perimetrali”.
L'articolo 3 della l.r. 18/2004 riteneva non suscettibili di sanatoria le opere abusive rientranti nella tipologia del'allegato 1 del dl 269/2003 che fossero, tra l'altro, state eseguite su immobili sottoposti a vincoli di tutela. L'articolo 1, comma 1, lettera c), della l.r. 25/2007 aggiunge le parole “qualora comportino l'inedificabilità assoluta e siano stati imposti prima della realizzazione delle opere stesse, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge, e siano difformi dalla legislazione urbanistica e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e/o paesistici vigenti alla data del 31 marzo
Motivi del ricorso
Con la sentenza 196/2004 e con la successiva 49/2006, la Corte ha qualificato come perentorio il termine assegnato alla Regione dall'articolo 5 del dl 168/2004 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della l. 191/2004, al fine di integrare la normativa statale. Poiché la legge impugnata è stata adottata successivamente alla scadenza di tale termine, essa avrebbe ecceduto la competenza regionale, ponendosi in contrasto con il principio di leale collaborazione e incrinando la certezza del diritto. In particolare, l'articolo 2 della legge regionale impugnata riapre il termine per la definizione del procedimento di sanatoria. L'articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) ed e) sarebbe incorso nel medesimo vizio, ampliando la casistica degli interventi ammessi a sanatoria: la lettera a) avrebbe reso sanabile l'opera anche se priva dei muri perimetrali, mentre la lettera c) avrebbe reso rilevanti i soli vincoli assoluti di inedificabilità anteriori alla realizzazione del fabbricato, invadendo la competenza statale in materia di “beni ambientali, artistici e monumentali”. Infine, la previsione di nuove condizioni per la sanatoria senza contestuale riapertura dei termini per la presentazione della domanda di condono comporterebbe lesione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto discrimina i cittadini che versano nelle medesime situazioni, con una norma irragionevole e contraria all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione.
Decisione della Corte
Non ritiene ammissibili le censure concernenti la legittimità costituzionale dell'intera legge impugnata, fondate sul vizio di violazione dei principi di leale collaborazione tra Stato e Regione e di certezza del diritto, nonché sulla lesione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il limite temporale all'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in questa particolare materia concerne esclusivamente le disposizioni che si discostano dalle previsioni dell'articolo 32, non le disposizioni conformi all'articolo 32 o che si svolgano nell'ambito di una qualsiasi ordinaria materia legislativa di competenza della Regione (49/2006). Sussiste uno specifico onere motivazionale a carico del ricorrente, tenuto ad illustrare adeguatamente le ragioni per le quali le disposizioni impugnate violano i parametri costituzionali (da ultimo, sentenze 326, 285 e 168 del 2008). Non si può censurare l'intera legge regionale sul solo rilievo che essa è il frutto dell'esercizio del potere normativo esercitato dalla Regione in tema di condono edilizio, a meno di addurre elementi argomentativi idonei a dimostrare che le disposizioni adottate nella legge regionale si siano davvero discostate dalle parti non legittimamente modificabili del richiamato articolo 32. Tali elementi sussistono esclusivamente con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), e all'articolo 2 della legge impugnata. Dichiara pertanto inammissibili le censure aventi ad oggetto l'articolo 1, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), della l.r. 25/2007ed esamina solo le censure che riguardano l'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), e l'articolo 2 della legge impugnata. Non ritiene fondata la censura relativa all'articolo 2, in quanto essa si basa su un erroneo presupposto interpretativo (207 e 184 del 2007). La norma non riapre il termine per presentare la domanda di condono ai sensi dell'articolo 32 del dl 269/2003 e della l.r. 18/2004: la proroga dei due termini ivi contenuta concerne espressamente la definizione, da parte dei comuni, dei procedimenti relativi alle domande di rilascio del titolo edilizio in sanatoria presentate nei termini previsti dalla l. 47/1985 e dalla l. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). E' invece fondata la censura relativa alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge impugnata. La modifica della l.r. 18/2004 muta infatti sostanzialmente il concetto di «opere ultimate» originariamente previsto nell'articolo 2, comma 1, lettera d), della citata legge regionale non richiedendo più che l'opera sia edificata in tutte le sue componenti strutturali, “compresi i muri perimetrali”. Sopprimendo il riferimento a tale ultimo elemento, si rende infatti applicabile il condono edilizio anche ad opere che ne sono escluse sia dalla legislazione statale, sia dalla previgente legislazione regionale. L'articolo 32, comma 25, del dl 269/2003 rinvia esplicitamente per la definizione di cosa siano le opere abusive condonabili alle disposizioni di cui ai capi IV e V della l. 47/1985, e quindi, in particolare, all'articolo 31, comma 2, della l. 47/1985, secondo il quale si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. La definizione di “rustico” non può prescindere, secondo la costante giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, dall'intervenuto completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali anche le “tamponature esterne”. La norma impugnata ha l'effetto di estendere l'area del condono oltre il termine assegnato alla Regione ai fini dell'integrazione della normativa statale, che viene anzi per tale profilo significativamente modificata. In tal modo il legislatore regionale, tenuto a cooperare con lo Stato al fine di garantire l'equilibrio dell'«accentuata integrazione» tra normativa nazionale e normativa regionale richiesto dal condono edilizio (196/2004), ha invece generato una frattura nel processo di uniforme e prevedibile applicazione della relativa disciplina, come consolidata dal decorso del termine previsto dall'articolo 5 del dl 168/2004. Per tale via viene leso l'affidamento dei consociati nella natura definitiva della normativa inesame, e con esso la stessa certezza del diritto, espressamente individuata come un valore suscettibile di essere compromesso da ogni condono edilizio, così da fungere da criterio, unitamente ad altri, alla luce del quale valutare l'osservanza degli «stretti limiti» imposti al condono dal sistema costituzionale (196/2004 e 369/1988). Per analoghe ragioni, è fondata anche la censura relativa alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 della l. 25/2007. Infatti l'inserimento nell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 18/2004 (articolo intitolato “opere non suscettibili di sanatoria”) del divieto di sanare le opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli di tutela solo quando questi ultimi «comportino l'inedificabilità assoluta», va posto a raffronto non solo con l'articolo 33 della l. 47/1985, la cui osservanza, quanto ai limiti imposti alla sanatoria dai vincoli di inedificabilità, è espressamente garantita dal comma 27 dell'articolo 32 del dl 269/2003, ma anche con la lettera d) del medesimo comma appena citato, che attribuisce effetto impeditivo della sanatoria ad ulteriori vincoli. La disposizione è illegittima per i medesimi motivi relativi alla censura precedente.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) della l.r. Basilicata 25/2007; infondate o inammissibili tutte le altre censure.