Sentenza n.53 - deposito 18 2009


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 ottavo capoverso, e dell'articolo 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della legge della Regione Calabria 24 novembre 2006, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio “Legge urbanistica della Calabria”)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'articolo 2, comma 1, ottavo capoverso, della l.r. 14/2006 modifica l'articolo 17 della l.r. 19/2002 (Legge urbanistica della Calabria) e definisce i contenuti pianificatori del quadro territoriale regionale.



L'articolo 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della l.r. 14/2006, aggiungendo il comma 2 all'articolo 48 della l.r.19/2002, attribuisce ad un provvedimento regionale (Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico) le funzioni di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico.


Motivi del ricorso


L'articolo 2, comma 1, della l.r. 14/2006, modificando l'articolo 17 della l.r. 19/2002, non terrebbe conto di quanto stabilito dall'articolo 143 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), relativamente all'oggetto della pianificazione paesistica e allo sviluppo procedimentale per la sua attuazione, né delle forme di coordinamento o collaborazione con gli organi statali competenti, prescritte dall'articolo 5, comma 6, del Codice, attraendo la pianificazione paesaggistica nel sistema della pianificazione complessiva del territorio, in violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. L'articolo 4, comma 1, della l.r. 14/2006 non distingue il patrimonio rispetto ai beni culturali e non richiama la loro specifica disciplina codicistica, in violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione, e non opera alcuna differenziazione tra la tutela dei beni culturali, di competenza statale, e la salvaguardia del restante patrimonio edilizio di valenza storica, non qualificata in termini di interesse culturale, di competenza delle Regioni, in contrasto con l'articolo 4, comma 1, del Codice.


Decisione della Corte


Dopo la proposizione del ricorso, la Regione Calabria ha modificato, con la l.r. 29/2007, la censurata l.r. 19/2002, espressamente richiamando quanto stabilito, in tema di pianificazione paesistica, dal d.lgs. 42/2004, e in specie l'articolo 143 (articolo 17, comma 4-bis), introducendo la previsione di forme di coordinamento e collaborazione con gli organi statali competenti, nelle procedure relative alla formazione degli strumenti di pianificazione (articoli 25 e 25-bis), e precisando che la funzione assegnata dall'articolo 48, comma 2, della l.r. 19/2002, al provvedimento della Giunta (Disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico) è solo quella di «garantire la compatibilità paesaggistico ambientale e storico-insediativa degli interventi di valorizzazione relativi agli insediamenti urbani e del patrimonio edilizio e urbanistico del territorio regionale» (articolo 1, comma 6). Considerando le modifiche apportate alle norme impugnate, il Governo ha rinunciato al ricorso, affermando che esse hanno sostanzialmente recepito le censure proposte; la Regione Calabria ha dichiarato in udienza di accettare la rinuncia senza depositare una deliberazione di accettazione della Giunta regionale; la rinuncia non regolarmente accettata dalla controparte, pur non comportando l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere; poiché non risulta che le norme impugnate abbiano avuto medio tempore applicazione.


Dichiarazione:


Dichiara la cessazione della materia del contendere.