Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti) promosso dal TAR Veneto con ordinanza 16 aprile 2008
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata stabilisce che i rapporti conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti di Venezia sono definiti ai sensi dell'articolo 17 e seguenti della l.r. 25/1999, dalla Provincia di Venezia, con deliberazione della Giunta, sulla base in particolare del criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del comune di origine, ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Motivi del ricorso
Il Comune di Venezia ha promosso il giudizio contro il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino-Treporti, per l'annullamento della deliberazione della Giunta provinciale di Venezia 13 marzo 2001, n. 157999, con la quale sono stati approvati i criteri generali per la definizione dei rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Cavallino-Treporti. La legge istitutiva del nuovo comune avrebbe infatti omesso di fissare direttive e criteri per la definizione dei rapporti patrimoniali tra i due enti, limitandosi a prevedere il generico subentro del nuovo comune in tutte le situazioni giuridiche del comune di origine. In tale vuoto normativo si sarebbe inserita la deliberazione provinciale impugnata la quale, rilevata la carenza di direttive e criteri guida, avrebbe discrezionalmente provveduto essa stessa ad individuarli. La disposizione impugnata, per il suo carattere estremamente generico e per essere privo delle direttive imposte dalla l.r. 25/1992, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, con il principio di legalità di cui all'articolo 97 e infine con l'articolo 117 della Costituzione, che fissa le competenza legislative regionali.
Decisione della Corte
Riprende la disciplina relativa alle conseguenze patrimoniali della divisione in più enti di un preesistente ente territoriale , disciplina che è sempre stata sommaria, malgrado l'incidenza degli interessi in gioco e l'incidenza delle procedure sul regime proprietario di diverse categorie di beni mobili e immobili. Anche la legislazione regionale in tema di circoscrizioni comunali e di riordino dei territori comunali appare scarsamente analitica nella determinazione dei criteri di successione patrimoniale tra comuni, recando talvolta un rinvio ai principi utilizzati per la successione fra le persone giuridiche, e solo in alcuni casi l'ulteriore indicazione di parametri più specifici in base ai quali procedere al conferimento del patrimonio al nuovo ente, quali il territorio e la popolazione coinvolti nel procedimento. Solo alcune delle leggi regionali, fra quelle che delegano la provincia competente per territorio (e fra esse la l.r. Veneto 25/1992), contengono, oltre al riferimento al rispetto dei «principi riguardanti la successione delle persone giuridiche», un rinvio alla legge istitutiva del nuovo comune per la determinazione di ulteriori criteri in materia. Sia il legislatore statale sia quello regionale hanno considerato relativamente agevole il riparto patrimoniale fra i diversi comuni interessati derivanti da un processo di scorporo, assumendo come naturale principio, talvolta implicito, il riparto dei beni mobili ed immobili in proporzione alla consistenza demografica e territoriale degli enti coinvolti, nonché in base alla collocazione fisica dei beni immobili, e lasciando all'amministrazione incaricata o delegata al riparto la definizione degli aspetti più dettagliati della vicenda o comunque i profili peculiari che ciascun caso potesse presentare rispetto alla generalità degli altri (seppure sotto il controllo giurisdizionale). Il TAR rimettente denuncia la assoluta indeterminatezza del potere demandato alla deliberazione provinciale senza l'indicazione di alcun criterio da parte della legge, in violazione del principio di legalità sostanziale (307/2003; in precedenza, v. 150/1982). La Corte non ritiene fondata la questione. L'articolo 3 della l.r. 11/1999 enuncia infatti, pur sinteticamente, il criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune di Venezia: Chiarendo che la successione abbraccia ogni componente del suo patrimonio, la norma ha espresso la scelta, in precedenza non scontata, di non escludere a priori alcuna tipologia di beni del Comune di Venezia dal procedimento di riparto. Tale criterio si cumula, quanto alla determinazione delle quote di spettanza del nuovo ente, con l'adozione dei parametri costituiti dalla popolazione e dal territorio interessati al procedimento, di cui la legislazione vigente reca larga traccia. Spetta pertanto alla provincia delegata, sulla base di questi criteri legislativi, procedere alla definizione in dettaglio delle modalità con cui essi vanno applicati ed infine attribuire concretamente al nuovo comune il patrimonio che gli spetta, sempre sotto il possibile controllo dei competenti organi giurisdizionali: per tali ragioni, la censura relativa alla violazione del principio di legalità sostanziale va rigettata. Non ritiene fondato neanche il dubbio che la disciplina impugnata sia irragionevole, e perciò lesiva dell'articolo 3 della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara le censure parte infondate e parte inammissibili.