Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti in relazione ai punti 1, 2 e 3 della deliberazione della Giunta della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438 (Ulteriori criteri per l'ammissione di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19) promosso dal Governo
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il provvedimento regionale impugnato, che integra la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2008, n. 212 avente analogo oggetto, prevede che:
- le specie ittiche carpa, pesce gatto, trota iridea e lavarello devono essere considerate specie para-autoctone in quanto da parecchi decenni utilizzate in ambito regionale sia ai fini di pesca sportiva (carpa, pesce gatto, lavarello e trota iridea) sia ai fini di pesca professionale in ambito lacustre (lavarello) (punto 1);
- anche per l'utilizzo delle specie carpa, pesce gatto, trota iridea e lavarello i piani di immissione approvati dalle province dovranno essere valutati sotto i profili dei possibili inquinamenti genetici delle specie di interesse conservazionistico nel caso in cui sia possibile una riproduzione in natura dei soggetti immessi (punto 2);
- in relazione a quanto disposto al punto 2, le parole “per quanto concerne l'utilizzo di specie autoctone” di cui al punto 1. lett. d) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2008, n. 212 sono sostituite dalle parole “per quanto concerne l'utilizzo di specie autoctone e para-autoctone” (punto 3).
Motivi del ricorso
Qualificando le quattro specie ittiche indicate quali specie para-autoctone ed equiparandole a quelle autoctone, la Regione Veneto autorizza i piani provinciali a prevederne l'immissione nelle acque di competenza regionale, ai fini di pesca sportiva o professionale e con le cautele prescritte. Il provvedimento regionale lede gli articoli 117, primo e secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione, in relazione all'articolo 22, lettera b), della dir. 92/43/CEE (sulla conservazione di habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), che impegna gli Stati membri a regolamentare ed eventualmente vietare l'introduzione di specie alloctone che possano arrecare pregiudizio alla conservazione degli habitat o delle specie autoctone, ed all'articolo 12 del dpr 357/1997, attuativo della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal dpr 120/2003, che all'articolo 12, comma 3, vieta espressamente la reintroduzione, l'introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.
Decisione della Corte
La disciplina dell'introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, trattandosi di regole di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e non solo di discipline d'uso della risorsa ambientale-faunistica. Nell'apprestare una tutela piena ed adeguata, capace di assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente e per le future generazioni, lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela (378/2007). A tali limiti le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d'uso dei beni ambientali, o comunque nell'esercizio di altre proprie competenze, rimanendo libere, se lo ritengono opportuno, di determinare, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali. Nello specifico ambito della introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali, la direttiva 92/43/CEE sulla conservazione di habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche demanda agli Stati membri la valutazione circa l'opportunità di reintrodurre specie autoctone, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, ed impegna gli stessi Stati membri a regolamentare ed eventualmente vietare le introduzioni di specie alloctone che possano arrecare pregiudizio alla conservazione degli habitat o delle specie autoctone (articolo 22, lettere a) e b)). Lo Stato italiano ha esercitato la sua competenza con il dpr 357/1997 (modificato dal dpr 120/2003), consentendo (articolo 12, comma 2) la reintroduzione delle specie autoctone, sulla base di linee guida da emanarsi dal Ministero dell'Ambiente, previa acquisizione, tra gli altri, del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e (articolo 12, comma 3) vietando espressamente (ed in via generale) la reintroduzione, l'introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. Il medesimo dpr 357/1997 ha definito il concetto di autoctonia, stabilendo che deve considerarsi autoctona la popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano e non autoctona quella non facente parte originariamente della fauna indigena italiana (articolo 2, lettere o-quinquies e o-sexies). Tale disciplina detta limiti inderogabili alla competenza normativa regionale, limiti che risultano violati dalla deliberazione impugnata, stante la non autoctonia, nel senso descritto, delle quattro specie ittiche in esame e considerato che il provvedimento regionale impugnato deroga in senso peggiorativo ad un divieto dettato da ragioni di cautela a protezione e tutela dell'ecosistema.
Dichiarazione:
Dichiara che non spetta alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa, pesce gatto, trota iridea e lavarello devono essere considerate “specie para-autoctone”; annulla, di conseguenza, i punti 1, 2 e 3 della deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto 438/2008.