Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, n. 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) promosso dalla Corte d'appello di Salerno con ordinanza 20 dicembre 2007
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata estende la sanzione della ineleggibilità dei direttori sanitari delle case di cura private convenzionate a sindaco e consigliere dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.
Motivi del ricorso
L'ordinanza di rimessione è stata emessa all'interno del giudizio promosso in seguito a ricorso avverso la sentenza del tribunale che, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni elettori comunali, aveva dichiarato la decadenza del sindaco del comune dalle cariche di sindaco e di consigliere comunale per ineleggibilità. Il ricorrente è direttore sanitario di una casa di cura accreditata per il Servizio sanitario nazionale e ricadente nel territorio dell'Azienda sanitaria locale nella quale è compreso il comune del quale egli era stato eletto sindaco. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che la carica di direttore sanitario costituisse causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 267/2000.
Decisione della Corte
Nella costante giurisprudenza costituzionale, l'eleggibilità è la regola, mentre l'ineleggibilità è l'eccezione (25/2008; 306 e 220 del 2003). Il diritto di elettorato passivo può essere compresso solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti. La previsione di cause di ineleggibilità da parte del legislatore per essere conforme all'articolo 51 Cost. deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. E' alla luce di questi principi che va valutata la disciplina delle cause di ineleggibilità dei dirigenti sanitari alle cariche di governo negli enti locali. La disciplina in questione, volta ad assicurare la parità di trattamento tra i candidati e ad evitare l'inquinamento delle competizioni elettorali, che potrebbe derivare dalla possibilità di alcuni candidati di condizionare gli elettori, era originariamente ispirata a un parallelismo tra le ipotesi di ineleggibilità dei dirigenti delle strutture sanitarie pubbliche e di quelli delle strutture convenzionate. Le previsioni relative ai dirigenti delle strutture sanitarie pubbliche, peraltro, hanno risentito dell'evoluzione della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, della riforma delle unità sanitarie locali. Queste ultime, inizialmente configurate come strutture operative dipendenti dai comuni, sono state riformate dal d.lgs. 502/1992, il quale ha configurato le aziende sanitarie locali come strutture dipendenti dalle Regioni, strumentali all'erogazione dei servizi sanitari attribuiti alla competenza delle Regioni stesse, e ha modificato i rapporti tra le aziende e i comuni. Questi ultimi conservano alcune funzioni in quanto enti esponenziali delle collettività locali, ma non in quanto amministrazioni responsabili dei servizi sanitari. Questa evoluzione ha giustificato un riordino delle ipotesi di ineleggibilità, operato con il d.lgs. 267/2000, che ha limitato l'ineleggibilità alle tre cariche di vertice delle aziende sanitarie locali (direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario). Coerentemente, con lo stesso decreto legislativo sono state abrogate le previsioni della l. 154/1981, tranne che per le disposizioni relative ai consiglieri regionali (articolo 274, comma 1, lettera l) del d.lgs. 267/2000). La Corte ha già dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale relativa alla nuova disciplina, che limita l'ineleggibilità alle tre cariche di vertice delle aziende sanitarie locali (220/2003). In conseguenza, si deve escludere che il regime di ineleggibilità sia esteso anche ai direttori sanitari dei singoli presidi ospedalieri pubblici, nei quali possono articolarsi le aziende sanitarie e si deve riconoscere che la previsione dell'articolo 60, comma 1, numero 8), del d.lgs. 267/2000 è inequivoca nel limitare l'ineleggibilità alle tre figure di vertice dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera. A fronte dell'evoluzione descritta, che ha investito i dirigenti sanitari pubblici, le previsioni relative ai dirigenti delle strutture convenzionate sono rimaste invariate. Continua a esservi un parallelismo tra queste strutture e quelle pubbliche, nonostante il processo di riforma che ha investito le seconde. Mentre è venuta meno l'ineleggibilità per i dirigenti degli ospedali non costituiti in aziende, i quali sono ora presidi interni alle aziende stesse, è stata mantenuta la previsione relativa ai dirigenti delle strutture convenzionate, formulata in termini più ampi. E' rimasta, in particolare, la previsione dell'ineleggibilità del direttore sanitario delle strutture convenzionate, che è figura assimilabile, per contesto e funzioni, a quella del dirigente medico dei presidi sanitari pubblici. Le due figure presentano spiccati tratti di analogia (cfr. articolo 4, comma 9, del d.lgs. 502/1999, che definisce i compiti del primo, e l'articolo 27 del dpr 27 giugno 1986, che definisce quelli del secondo): al di là della diversa formulazione, entrambe le normative affidano ai due organi la responsabilità dell'organizzazione igienico-sanitaria delle rispettive strutture. Nonostante questa analogia di compiti, la norma censurata opera una differenziazione in ordine alla possibilità di accedere alle cariche elettive negli enti locali, producendo una disparità di trattamento nella materia dell'elettorato passivo, regolata dall'articolo 51 Cost. La previsione dell'ineleggibilità per i direttori sanitari di strutture convenzionate non appare ragionevole né proporzionata e, quindi, viola l'articolo 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, e l'articolo 51 Cost., per l'indebita compressione del diritto di elettorato passivo.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 9), del d.lgs. 267/2000, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.